Conto corrente e onere della prova nel pagamento indebito (Cass. civ. Sez. I n. 18227 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo promossa dal correntista per le somme asseritamente versate in eccedenza, l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento grava sul cliente attore, che deve produrre il contratto contenente le clausole asseritamente nulle, non potendosi invocare il principio di vicinanza della prova per spostare tale onere in capo alla banca. La richiesta di documentazione ex art. 119 t.u.b. copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni. Il meccanismo di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. 118, comma 2, t.u.b. configura un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente, con la conseguenza che il superamento del tasso soglia non integra usura sopravvenuta, derivando da una nuova volontà negoziale. L’ordine di esibizione costituisce strumento istruttorio residuale e il suo diniego rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Il Fatto

Una società cooperativa edilizia, nella qualità di correntista, insieme a un garante conveniva in giudizio la banca per accertare le denunciate nullità contrattuali e il dare e avere del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, chiedendo la condanna dell’istituto alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il Tribunale di Torino respingeva le domande e la Corte di appello di Torino rigettava il gravame con sentenza del 25 maggio 2020.

Il correntista ricorre per cassazione con quattro motivi; la banca resiste con controricorso. La questione centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio in materia di ripetizione dell’indebito e la configurabilità dell’usura nel rapporto di conto corrente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’onere della prova. Poiché nei gradi di merito è stato accertato che il contratto di conto corrente fu concluso per iscritto, il cliente che agisce per ottenere la restituzione deve provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto. Il principio di vicinanza della prova non opera, perché ciascuna parte acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione.

Quanto alla richiesta ex art. 119 t.u.b., la Corte conferma la duplice ratio della decisione impugnata. Il diritto sostanziale del cliente di ottenere copia della documentazione, fondato sugli obblighi di buona fede in executivis, copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni; oltre tale limite opera il generale onere di conservazione. Il mancato accoglimento di questa seconda ragione rende inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse la censura sull’altra ratio. Sull’istanza di esibizione, il diniego non è censurabile, trattandosi di strumento istruttorio residuale e di facoltà discrezionale del giudice.

Sul tema dell’usura, la Corte richiama l’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito nella l. n. 24/2001: sono usurari gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui sono promessi o convenuti. La disciplina non si applica al solo mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali e il conto corrente non vi si sottrae.

Decisivo è il rilievo sullo ius variandi. La modifica unilaterale comunicata al cliente ex art. 118, comma 2, t.u.b. si intende approvata ove il cliente non receda: si configura un negozio per fatti concludenti tipizzati legalmente, avente ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. In presenza dell’esercizio dello ius variandi non può parlarsi di usura sopravvenuta, perché il superamento del tasso soglia deriva da una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata. Sul punto il ricorso non fornisce alcuna indicazione, onde la censura è disattesa.

Infine, la Corte esclude il vizio di motivazione apparente: la sentenza impugnata ha spiegato perché gli accertamenti della perizia di parte e del c.t.u. fossero inattendibili, non conformandosi alle Istruzioni della Banca d’Italia. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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