Trasferimento di azienda anche in due fasi con intermediazione del terzo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24207 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento di azienda disciplinato dall’art. 2112 cod. civ. si configura in tutti i casi in cui, ferma l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’attività economica, ne muti il titolare per effetto di una vicenda giuridica riconducibile alla successione in senso ampio. È quindi irrilevante l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra imprenditore uscente e subentrante, potendo il passaggio avvenire anche in due fasi per effetto dell’intermediazione di un terzo, purché riguardi beni di non trascurabile entità idonei allo svolgimento di una specifica impresa. Realizzatosi il trasferimento, i rapporti di lavoro preesistenti proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso del lavoratore, che può far valere verso il cessionario i diritti maturati in precedenza. Ne deriva la responsabilità solidale di cedente e cessionario per i crediti retributivi non pagati e preesistenti al trasferimento.
Il Fatto
Il lavoratore aveva prestato attività di pompista presso una stazione di servizio, alle dipendenze di una titolare, dal febbraio 1994. Dal luglio 2000 la gestione dell’impianto era passata, per effetto di un trasferimento di azienda, a un nuovo titolare, che aveva comunicato la continuità del rapporto senza soluzione e con la medesima anzianità. Il lavoratore aveva poi ricevuto retribuzioni inferiori a quelle dovute e, nonostante una comunicazione di risoluzione seguita da riassunzione nel 2005, l’attività non si era mai interrotta fino al licenziamento del 2012.
Il Tribunale aveva condannato in solido i due datori al pagamento delle differenze retributive, accertando il trasferimento di azienda. La Corte d’appello di Bari aveva confermato la pronuncia, ravvisando il trasferimento intervenuto attraverso un terzo intermediario. I datori hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto anzitutto le censure di difetto di motivazione. Il vizio dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando manchi del tutto l’indicazione del criterio logico seguito, non quando la motivazione, pur sintetica, consenta di ripercorrere l’iter argomentativo. Nella specie la sentenza impugnata aveva esaminato i singoli punti oggetto delle doglianze con argomentazioni adeguate.
Sul primo gruppo di motivi, la Corte ha ribadito che il trasferimento di azienda è configurabile anche quando il passaggio dei beni avvenga in due fasi, per effetto dell’intermediazione di un terzo, prescindendo da un rapporto contrattuale diretto tra imprenditore uscente e subentrante. Rileva il passaggio di beni di non trascurabile entità, idonei allo svolgimento di una specifica impresa. La Corte richiama Cass. n. 26215/2006 e la sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 1996, C-171/94 e C-172/94.
Il complesso aziendale risultava identico a quello in precedenza gestito dalla cedente — stessi macchinari, locali, dipendenti e marchio — e tale dato istruttorio non era stato contestato in primo grado. Si tratta di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla valutazione delle prove, la Corte ha ricordato che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia disatteso prove legali (Cass. Sez. Un. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014). L’attendibilità dei testi e la scelta delle risultanze probatorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (Cass. n. 16467/2017).
Infine, la Corte ha confermato l’accertamento sull’insussistenza di interruzione del rapporto nel 2000, desunta dalla prosecuzione senza soluzione di continuità e dal riconoscimento espresso, da parte del nuovo titolare, di inquadramento, qualifica, scatti di anzianità e mansioni. Correttamente, in un contesto di continuità, è stata ritenuta assorbita l’eccezione di prescrizione dei crediti maturati nel periodo precedente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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