Trasferimento tra pubbliche amministrazioni e mantenimento del trattamento economico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10766 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un’amministrazione ad altra ex art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001, devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico. Quest’ultimo, ove superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam, attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento riconosciuti a seguito del trasferimento. Il lavoratore dell’Ente sviluppo agricolo siciliano trasferito, ai sensi dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2005, alle dipendenze dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque conserva, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente. Tale trattamento si calcola tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione la cui corresponsione sia certa nell’an e nel quantum, quindi anche del trattamento di Anzianità professionale edile (APE) previsto dall’art. 29 CCNL per le imprese edili ed affini del 20 maggio 2004. Il riassorbimento opera sulla retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci.
Il Fatto
Il ricorrente, operaio specializzato di terzo livello del CCNL imprese edili, ha convenuto in giudizio l’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica chiedendo la condanna al pagamento del trattamento di Anzianità professionale edile (APE) a decorrere dal febbraio 2008. In tale data era transitato dall’Ente sviluppo agricolo all’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque in forza dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2005.
L’Agenzia, nel procedere all’inquadramento nella qualifica B6, aveva cessato di corrispondere il trattamento di anzianità in godimento, sostituendolo con la corrispondente voce del nuovo contratto collettivo, la Retribuzione individuale di Anzianità (RIA), ritenendo l’APE una voce accessoria disponibile. Il Tribunale di Agrigento ha rigettato il ricorso e la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’impugnazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i tre motivi per connessione, ne ha riconosciuto la fondatezza, in conformità ai precedenti Cass. n. 9874/2023 e Cass. n. 24289/2024. La vicenda, concernendo il passaggio di funzioni e di dipendenti da un ente pubblico a un altro, ricade nell’ambito dell’art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001, che richiama l’art. 2112 cod. civ. I termini “trasferimento” e “conferimento” di attività esprimono la volontà di comprendere ogni vicenda traslativa riguardante l’attività dell’ente cedente.
Il lavoratore ha quindi diritto a mantenere tutti i diritti maturati nel rapporto con l’ente di provenienza, che continua con il cessionario. La Corte ha coordinato due principi generali: quello dell’inerenza del rapporto contrattuale al complesso organizzativo, che muta nella titolarità ma resta immutato nella struttura, e quello del riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli, demandato dall’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 alla contrattazione collettiva.
Richiamando Cass. Sez. 6-L n. 4545 dell’8 marzo 2016, la Corte ha ribadito che il mantenimento del trattamento economico opera secondo la regola del riassorbimento degli assegni ad personam, posta a presidio del divieto di reformatio in peius. Il criterio va riferito ai miglioramenti del trattamento complessivo e non alle singole voci retributive: solo tale sistema è conforme all’art. 36 Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 141 del 1979, n. 470 del 2002, n. 434 del 2005). Alle singole voci non può attribuirsi autonomo rilievo, salvo previsione espressa di legge o di contratto collettivo.
La tesi dell’Amministrazione, secondo cui l’APE sarebbe elemento aggiuntivo proprio della categoria di provenienza, è stata respinta. Ai fini del trattamento economico fondamentale non rileva la distinzione tra voce accessoria e non accessoria, ma la circostanza che la corresponsione sia certa nell’an e nel quantum. Nella specie, il diritto all’APE trovava fonte nell’art. 29 del CCNL del 20 maggio 2004, era connesso all’anzianità professionale, di importo predeterminato, ed era stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
La Corte ha inoltre escluso che l’art. 24 del CCNL contenga un elenco tassativo degli elementi della retribuzione: il riferimento a “ogni altro compenso di carattere continuativo” ai punti 4 e 5 dimostra il contrario. È stata infine ritenuta non pertinente la Cass. Sez. L n. 13544 del 26 maggio 2008, citata dai giudici di merito, poiché riguarda la disciplina degli scatti di anzianità. Il ricorso è stato accolto nei sensi di cui in motivazione, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Nota della Redazione
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