Stabilizzazione del personale pubblico: il triennio non può maturarsi con proroghe successive al 29 settembre 2006 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10159 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione dell’art. 1, comma 558, della legge n. 196/2006, la platea dei destinatari della procedura di stabilizzazione del personale non dirigenziale degli enti locali deve ritenersi cristallizzata alla data del 29 settembre 2006. Il requisito del triennio di servizio a tempo determinato, anche non continuativo, può maturare anche dopo l’entrata in vigore della legge e dopo l’adozione del bando, ma solo se il contratto da cui decorre il triennio sia anteriore a tale data. È invece esclusa la stabilizzazione in favore di chi abbia maturato il triennio in forza di proroghe intervenute successivamente alla predetta data, ancorché relative a contratti stipulati anteriormente, difettando le ragioni di interesse pubblico che sole possono giustificare la deroga al concorso pubblico. Detta regola, già affermata per il comma 519 dello stesso art. 1, si applica anche alla fattispecie del comma 558, in quanto compatibile con la lettera e la ratio della norma.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti a tempo determinato di un’azienda ospedaliera universitaria, avevano chiesto l’accertamento dell’illegittimità della loro esclusione dalla procedura di stabilizzazione avviata nel 2008 ai sensi dell’art. 1, comma 558, della legge n. 196/2006, nonché la condanna dell’amministrazione all’assunzione a tempo indeterminato. La Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto ai lavoratori soltanto il diritto al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, rigettando la domanda volta all’assunzione, sul presupposto che il requisito del triennio di servizio dovesse essere maturato entro il 29 settembre 2006.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo di ricorso, i lavoratori denunciavano la violazione dell’art. 1, comma 558, della legge n. 196/2006 e dell’art. 1419 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’anzianità triennale dovesse maturarsi entro il 31 dicembre 2007, anziché entro la successiva data del 29 settembre 2009, tenuto conto di successive proroghe. La Cassazione ha rigettato il motivo, richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi in relazione all’analoga disposizione del comma 519 del medesimo art. 1.
La Corte ha ribadito che la stabilizzazione non è consentita in favore di chi abbia maturato il triennio di anzianità in forza di proroghe intervenute dopo il 29 settembre 2006. L’interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere che la platea dei destinatari dovesse essere cristallizzata a tale data, con esclusione di ogni rilevanza delle proroghe successive. L’opposta esegesi, oltre a tradire la ratio della norma, volta a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, attribuirebbe alle amministrazioni il potere di individuare a priori i destinatari della procedura speciale, in spregio ai principi di imparzialità e trasparenza del reclutamento nel pubblico impiego e in assenza di eccezionali ragioni di interesse pubblico.
Il secondo motivo, con cui si lamentava l’omesso esame dell’eccezione relativa alla violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. I ricorrenti non avevano indicato la durata e la decorrenza di ciascun contratto a termine, né riportato i brani del ricorso di primo grado in cui tali precisazioni erano state compiute. La Corte ha ricordato che, in caso di denuncia di errores in procedendo, il ricorrente deve ottemperare all’onere di autosufficienza del ricorso, non potendo il giudice di legittimità procedere ad autonoma ricerca degli atti processuali.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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