Nullità dell’atto di riassunzione solo se impedisce il raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 12584 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la nullità dell’atto di riassunzione non deriva dalla mancanza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., ma soltanto dall’impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali. L’atto di riassunzione non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente. Ne consegue che il giudice di merito deve apprezzarne l’intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. La nullità è configurabile solo in presenza di carenze gravi, quali la mancanza del riferimento esplicito alla precedente fase processuale, dell’indicazione delle parti o degli elementi di identificazione della causa, delle ragioni della cessazione della pendenza, del provvedimento che legittima la riassunzione o della manifesta volontà di riattivare il giudizio.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha dichiarato estinto il processo sull’appello incardinato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo della società contribuente in relazione a un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012.
Nel corso del giudizio di appello era stato dichiarato il fallimento della società. La difesa della contribuente aveva reso noto l’evento interruttivo e la CTR aveva dichiarato l’interruzione del processo. Successivamente l’Agenzia aveva notificato al Fallimento copia dell’atto contenente le controdeduzioni all’appello e l’appello incidentale, depositandolo nel fascicolo processuale. La CTR, ritenendo che non fosse intervenuta alcuna formale riassunzione nei sei mesi successivi all’interruzione, ha dichiarato l’estinzione del processo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della validità dell’atto di riassunzione nel processo tributario, allorché il giudice di merito ne abbia escluso l’idoneità allo scopo per la sola assenza di una formale riassunzione. Il principio applicabile è desunto dalla Cass. Sez. I n. 11193 del 09.05.2018, conforme a Sez. II n. 13597 del 21.07.2004, e si applica anche al processo tributario.
La Corte enuncia il principio secondo cui la nullità dell’atto di riassunzione non dipende dalla mancanza dei requisiti formali previsti dall’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., ma solo dall’impossibilità del raggiungimento dello scopo. L’atto di riassunzione non apre un nuovo procedimento: serve a consentire la prosecuzione di quello già pendente. Il giudice è quindi tenuto ad apprezzarne l’intero contenuto, per verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo.
La nullità resta configurabile solo in presenza di carenze gravi di forma e contenuto: mancanza del riferimento esplicito alla precedente fase, delle indicazioni delle parti o degli elementi identificativi della causa riassunta, delle ragioni della cessazione della pendenza, del provvedimento che legittima la riassunzione o della manifesta volontà di riattivare il giudizio.
Nel caso esaminato nessuna di tali carenze è riscontrabile. L’Amministrazione finanziaria ha notificato al Fallimento copia dell’atto contenente le controdeduzioni all’appello e l’appello incidentale, depositandolo nel fascicolo processuale. La CTR ha omesso qualsiasi valutazione di tale attività, potenzialmente decisiva, limitandosi a rilevare l’istanza di fissazione udienza e giungendo alla conclusione che non vi sarebbe stata alcuna formale riassunzione.
Pertanto il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché accerti se l’attività processuale svolta dall’Agenzia sia idonea allo scopo di riassumere il giudizio, provvedendo anche sulle spese.
Nota della Redazione
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