Abolizione della prelazione interna e abuso di maggioranza (Cass. civ. Sez. I n. 4034 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera assembleare che sopprime la clausola di prelazione interna incide sull’assetto organizzativo della società e deteriora le prerogative dei soci, elidendo la parità di chances di ciascuno di acquistare la quota degli altri e di rafforzare la propria posizione. Tale modifica non è di per sé illegittima, perché l’adesione al contratto sociale comporta la disponibilità ad assoggettarsi alle regole del principio di maggioranza. Essa diviene però annullabile quando il voto non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società e sia volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure costituisca il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta diretta a ledere i diritti di partecipazione e gli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli, in violazione del canone di buona fede oggettiva posto dall’art. 1375 c.c. L’abuso non è di regola suscettibile di prova diretta, ma di valutazione indiziaria, nel rispetto dei canoni di gravità, precisione e concordanza.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata aveva tre soci, ciascuno titolare di un terzo del capitale. L’assemblea deliberò dapprima di distribuire ai soci le riserve, ma l’amministratore le ripartì esclusivamente tra i soci di maggioranza. Seguì la delibera con cui si modificò lo statuto e si abolì la clausola di prelazione interna in caso di trasferimento di quote tra soci. Poco dopo, una socia trasferì parte della propria quota a un’altra socia, che raggiunse così il 58,3% del capitale.

Il socio rimasto in minoranza impugnò la delibera di abolizione della prelazione. Il Tribunale di Roma la dichiarò invalida per abuso del voto di maggioranza, ma rigettò la domanda di inefficacia del trasferimento di quote, perché proposta nei confronti della società e non dei soci contraenti. La Corte d’appello di Roma riformò la decisione e rigettò l’impugnazione. Il socio di minoranza ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’ultrapetizione ricorre solo quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione o attribuisca un bene della vita diverso da quello conteso. Il vizio non riguarda le ragioni di diritto e di fatto poste a sostegno della decisione, sicché nessuna ultrapetizione si configura quando il giudice qualifichi i fatti in difformità rispetto alle indicazioni delle parti.

Inammissibili sono il secondo e il terzo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2479, comma 2, n. 4, 2479-ter, commi 3 e 4, 1175 e 1375 c.c.: la Corte rileva che non si censura il significato astratto delle norme, ma la concreta applicazione che il giudice ne ha fatto nel valutare fatti pacifici nel loro accadimento.

È invece fondato il quarto motivo. La Corte ricostruisce la fisionomia dell’abuso di maggioranza, ancorandola alla regola della buona fede oggettiva quale canone di valutazione della condotta dei soci in assemblea, esecutiva del contratto di società. Il deterioramento delle prerogative del socio è connaturato alla modifica delle regole organizzative. Quel che rileva è verificare se i soci di maggioranza abbiano agito in modo strumentale per recare un danno ingiustificato al socio di minoranza, in violazione dell’art. 1375 c.c.

La statuizione della corte territoriale, secondo cui il socio sarebbe rimasto in minoranza anche senza la soppressione della clausola, è tautologica e inconferente, perché non esamina il vulnus alle prerogative del socio. La clausola di prelazione ha rilevanza organizzativa e presidia la parità di chances di ciascun socio. La sua eliminazione, avvenuta a ridosso della vendita di parte della quota a un’altra socia, impone di valutare se la successione cronologica degli eventi sia stata volta a impedire al ricorrente l’esercizio del diritto di prelazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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