Trattamento aggiuntivo ai medici universitari nei limiti delle risorse del fondo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11941 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento economico aggiuntivo riconosciuto dall’art. 6 d.lgs. n. 517/1999 al personale universitario impegnato in attività assistenziale non comporta l’estensione automatica delle singole voci retributive previste dai CCNL della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale. Tali trattamenti sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi del rinvio all’art. 102, comma 2, d.P.R. n. 382/1980, globalmente considerate, e definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dalla contrattazione collettiva. Resta ferma la finalità perequativa: il docente può contestare l’adeguatezza delle risorse stanziate solo se queste, sommate al trattamento erogato dall’Università, si rivelino complessivamente inidonee a operare una sostanziale equiparazione al personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni.
Il Fatto
Un docente universitario, che svolgeva attività assistenziale presso un’azienda ospedaliero universitaria, ha convenuto in giudizio l’Università e l’Azienda ospedaliera chiedendo la condanna, anche solidale, al pagamento dell’indennità di esclusività, dell’indennità di specificità medica, delle retribuzioni di posizione e di risultato nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva della dirigenza medica del S.S.N. per i dirigenti di pari incarico e anzianità, con detrazione di quanto già percepito.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’Appello ha confermato la decisione, richiamando per relationem le difese dell’Università e valorizzando la continuità fra la disciplina previgente e quella dettata dal d.lgs. n. 517/1999. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 517/1999 e sostiene che l’autonomia dei fondi non autorizzi un trattamento aggiuntivo inferiore a quello della dirigenza medica. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 4 legge n. 213/1971, l’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e l’art. 102 d.P.R. n. 382/1980 avevano già enunciato un intento perequativo, confermato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Il quadro muta con il riordino della dirigenza medica operato dal d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.lgs. n. 229/1999, che supera le tre qualifiche funzionali e valorizza natura dell’incarico e risultati. Su questa nuova base interviene il d.lgs. n. 517/1999, che distingue, all’interno del trattamento aggiuntivo, la componente legata alle responsabilità da quella graduata sui risultati.
La Corte sottolinea che il comma 2 dell’art. 6 richiama i criteri — non gli importi — dell’art. 102, comma 2, d.P.R. n. 382/1980, imponendo congruità e proporzione e non coincidenza. L’abrogazione parziale dell’art. 102 e il complesso meccanismo delineato dal legislatore si spiegano proprio perché non si è voluta la parità automatica delle singole voci: occorre apprezzare anche quanto già riconosciuto dall’Università in ragione del rapporto di impiego.
Il docente può quindi contestare l’adeguatezza delle risorse stanziate solo se queste, sommate al trattamento universitario, risultino inidonee a una sostanziale equiparazione complessiva. Il primo motivo è infondato. Il secondo, che sollecita una diversa lettura dei protocolli d’intesa regionali, è inammissibile: l’esegesi degli atti è riservata al giudice di merito e la censura si risolve in una mera contrapposizione interpretativa. Il terzo, sull’eccezione di prescrizione, è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di obiter dictum assorbito dal rigetto nel merito.
Nota della Redazione
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