Soppressione dell’ente e impossibilità giuridica dell’incarico di direttore generale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11942 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione legislativa dell’ente pubblico, con il trasferimento delle funzioni e delle risorse a un ente subentrante, rende giuridicamente impossibile la prestazione del direttore generale dell’ente soppresso, la cui funzione presuppone l’esistenza e la piena operatività dell’organismo diretto. Nell’impiego pubblico contrattualizzato il rapporto dirigenziale sorge solo con la stipulazione del contratto individuale: la sola delibera di conferimento o di rinnovo dell’incarico non è idonea a instaurare il rapporto, che resta mera aspettativa tutelabile solo in presenza di una condotta contraria a correttezza e buona fede. La successione nei rapporti attivi e passivi, limitata ai rapporti già in essere e non a quelli in fieri, non vincola l’ente subentrante al rispetto della delibera di rinnovo adottata prima della soppressione, potendone derivare la risoluzione anticipata del rapporto per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione.
Il Fatto
Un magistrato ordinario, collocato fuori ruolo, era stato nominato direttore generale di un ente previdenziale per la durata di due anni, con decorrenza dal 18 novembre 2008; nel maggio 2010 l’Istituto aveva deliberato la proroga dell’incarico per un ulteriore biennio. Con l’art. 7, comma 3 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, l’ente è stato soppresso e le sue funzioni attribuite all’ente subentrante, che ha poi comunicato al direttore la cessazione dell’incarico al 18 ottobre 2010, per venir meno dell’interesse alla prosecuzione.
Il direttore ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della revoca e il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, derivati dalla cessazione anticipata e dallo svuotamento delle funzioni. Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso; la Corte d’Appello, in riforma, ha rigettato tutte le domande. La questione arriva in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte ricostruisce il quadro normativo: la soppressione dell’ente decorre dal 31 luglio 2010; l’art. 3 del d.m. 2 ottobre 2013 ha previsto il trasferimento alle dipendenze dell’ente subentrante dei soli assunti a tempo indeterminato in servizio alla data della soppressione, mentre per i restanti rapporti di lavoro l’ente subentra nella titolarità dei contratti fino alla data di scadenza di ciascuno di essi. La successione, quanto al personale, è dunque limitata ai rapporti già in essere e non a quelli in fieri.
Il ricorrente sosteneva che il contratto stipulato con l’ente soppresso obbligasse l’ente subentrante a garantire la prosecuzione del rapporto fino al 18 novembre 2012. La Corte ritiene la pretesa infondata per duplice ragione. Anzitutto, alla data di entrata in vigore della legge di soppressione il contratto non era ancora rinnovato: le obbligazioni trasferite potevano essere solo quelle del contratto individuale ancora efficace. Richiamando Cass. n. 5659/2004, si afferma che nell’impiego pubblico contrattualizzato il rapporto dirigenziale sorge solo con la stipulazione del contratto e l’atto unilaterale di conferimento non è idoneo a instaurare il rapporto né equivale a proposta contrattuale. Con Cass. n. 11376/2022 si precisa che il rinnovo postula una nuova manifestazione del potere datoriale, con lo stesso procedimento della prima stipulazione.
Ne deriva che, sino alla stipulazione del nuovo contratto, la posizione del designato è di mera aspettativa, tutelata solo se l’affidamento venga leso da una condotta contraria a correttezza e buona fede. Tale lesione non ricorre: la determinazione di non dare seguito al rinnovo è stata imposta dall’intervento legislativo che, sopprimendo l’ente e la funzione, ha reso giuridicamente impossibile la prosecuzione del rapporto. Alla successione sono salvaguardati i diritti, non le aspettative, del personale; e la pubblica amministrazione non può adottare atti in contrasto con sopravvenuti interventi normativi o con un mutato assetto organizzativo (Cass. S.U. n. 16728/2012).
I principi valgono a maggior ragione per una funzione apicale che presuppone l’esistenza dell’ente diretto, non assimilabile ad altro incarico espletabile nella diversa organizzazione dell’amministrazione subentrante. Mutatis mutandis si richiamano Cass. n. 33355/2024 (direttore generale del soppresso ICE), Cass. n. 25517/2024 e Cass. n. 29983/2024 (direttore generale della ASL). La vicenda non è assimilabile alla soppressione del SECIT, perché là si discuteva di attività ispettive e di consulenza rendibili anche in un diverso contesto.
Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. Le censure sullo svuotamento delle funzioni non si confrontano con la ratio decidendi, che ha escluso la domanda risarcitoria per mancanza di allegazione e prova del danno. Il danno non patrimoniale da demansionamento non è in re ipsa: il lavoratore deve provare l’esistenza del pregiudizio e il nesso causale, con elementi specifici attinenti alla vicenda lavorativa (Cass. Sez. U. n. 6572/2006). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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