Incarichi extra-istituzionali non autorizzabili e obbligo di riversamento dei compensi (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 11 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 53, commi 7 e 7-bis, D.Lgs. 165/2001 impone al dipendente pubblico il riversamento all’amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti per incarichi extra-istituzionali non previamente autorizzati, senza distinguere tra incarichi autorizzabili e incarichi non autorizzabili. L’obbligo opera anche quando l’attività sia radicalmente incompatibile con lo status di pubblico dipendente, perché una lettura restrittiva ridurrebbe la portata precettiva della norma e ne oblitererebbe il tenore letterale. I compensi indebitamente percepiti costituiscono pecunia pubblica e il loro omesso versamento integra un danno erariale da mancata entrata, di natura risarcitoria e restitutoria. La quantificazione avviene al lordo delle ritenute fiscali. La connotazione dolosa dell’illecito preclude l’esercizio del potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una dirigente della Regione Puglia chiedendo la condanna al risarcimento di complessivi Euro 97.825,26, oltre rivalutazione e interessi, per il mancato riversamento dei compensi percepiti dal 2012 al 2022 quale componente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di una s.r.l. operante nel settore della formazione immobiliare.
L’atto di citazione contestava la dolosa violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 2, lett. d), della deliberazione di Giunta regionale n. 274 del 25 febbraio 2013 e dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, D.Lgs. n. 165/2001. La convenuta eccepiva la prescrizione, l’insussistenza dell’illecito e del pregiudizio, l’assenza di dolo o colpa grave e invocava il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, che vieta al dipendente di assumere cariche in società costituite a fine di lucro, e dall’art. 98 Cost., che impone l’esclusività della prestazione. Il divieto è richiamato dall’art. 1 D.Lgs. n. 165/2001 e rafforzato dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, che sanziona l’inosservanza con l’obbligo di versare il compenso nel conto dell’entrata dell’amministrazione di appartenenza.
La Corte qualifica i compensi corrisposti da terzi come pecunia pubblica, già idealmente entrata nel bilancio regionale per effetto della previsione legislativa. Richiamando Corte dei conti, SS.RR., 31 luglio 2019, n. 26, ne deduce la natura pienamente risarcitoria e restitutoria della responsabilità: il mancato versamento realizza un danno da mancata entrata e non richiede la prova di un autonomo pregiudizio da disservizio.
Sul piano dell’antigiuridicità, il Collegio ritiene che l’obbligo di riversamento sussista anche per gli incarichi non autorizzabili. La norma, nel riferirsi agli incarichi privi di autorizzazione, non distingue tra autorizzabili e non autorizzabili; una diversa lettura oblitererebbe il tenore letterale della disposizione. Il Collegio aderisce all’indirizzo di Corte dei conti, III Sez. giur. app., 10 agosto 2023, n. 344 e alla giurisprudenza contabile ivi richiamata.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa il dolo: la dirigente era pienamente edotta del divieto e dell’obbligo di riversamento, come conferma l’allegato alla circolare regionale n. 1/2014. Il carattere familiare della società e la pretesa marginalità dell’attività sono irrilevanti, essendo sufficiente l’assunzione di cariche in società lucrative. La connotazione dolosa preclude il potere riduttivo.
Sull’eccezione di prescrizione, parzialmente accolta, il Collegio applica l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 e riconosce l’occultamento doloso nell’omessa comunicazione all’ente, richiamando Corte dei conti, II Sez. giur. app., 30 agosto 2023, n. 240. La notizia risale al 18 maggio 2017, onde il termine era decorso per i compensi fino a quel momento percepiti. Restano dovuti Euro 36.239,00 per il periodo successivo, quantificati al lordo delle ritenute secondo Corte dei conti, SS.RR., 11 ottobre 2021, n. 13.
Nota della Redazione
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