Attività professionali incompatibili con il pubblico impiego: fuori dal perimetro dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 105 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001 trova applicazione esclusivamente in relazione ad attività oggettivamente autorizzabili, per le quali il dipendente abbia omesso di richiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza o di versare il compenso percepito. Le attività totalmente incompatibili con lo status di dipendente pubblico, individuate dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, non rientrano invece nel perimetro applicativo di tale disciplina, poiché per esse l’autorizzazione non potrebbe comunque essere rilasciata. Lo svolgimento di attività assolutamente incompatibili costituisce violazione del dovere di esclusività, sancito dall’art. 98 Cost., e la valutazione del conflitto di interessi è operata a monte dal legislatore. Nei casi di incompatibilità assoluta, il compenso non è in radice dovuto e la prova del danno può essere raggiunta anche avvalendosi di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia conveniva in giudizio un dipendente del Comune di San Severo, chiedendone la condanna al pagamento di una somma pari al reddito lordo percepito per lo svolgimento di attività libero-professionale di psicologo, mai autorizzata dall’amministrazione. La domanda era fondata sull’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001, per il mancato versamento al Comune degli emolumenti percepiti, con condotta connotata da dolo.

Il giudice di primo grado respingeva la domanda, ritenendo la fattispecie dell’esercizio indebito di attività libero-professionale non assimilabile agli incarichi conferiti da soggetti privati di cui all’art. 53 d.lgs. 165/2001, ma ricadente tra le attività assolutamente incompatibili di cui all’art. 60 d.P.R. n. 3/1957. Avverso tale sentenza proponeva appello la Procura.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello dichiara la contumacia dell’appellato, non costituitosi, e rigetta l’istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla Procura in attesa della decisione delle Sezioni Riunite su questione di massima. Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui non è consentita alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo fuori dai casi tassativi previsti dalla legge.

Nel merito, la Corte osserva che la questione concerne il perimetro applicativo dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001. La norma, dal suo tenore letterale, presuppone che l’attività sia astrattamente autorizzabile: l’autorizzazione può essere rilasciata solo per incarichi che il dipendente può in astratto svolgere. Per le attività totalmente incompatibili, l’autorizzazione non potrebbe mai essere concessa, sicché esse esulano dal campo di applicazione dei commi 7 e 7-bis.

La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2025, secondo cui lo svolgimento di attività assolutamente incompatibili comporta la violazione del dovere di esclusività, valutato a monte dall’ordinamento, mentre le attività non autorizzate ma autorizzabili integrano la violazione di specifici obblighi informativi e di riversamento dei compensi. Inoltre, anche lo svolgimento occasionale di un’attività incompatibile integra la violazione del dovere di esclusività, perché il conflitto di interessi è stato valutato dal legislatore a prescindere dalla frequenza dell’attività.

Nel caso di specie, dagli accertamenti emerge che l’attività non aveva i caratteri della occasionalità: il dipendente svolgeva l’attività di psicologo sin dal 2004, dichiarando compensi ogni anno, e nel luogo di svolgimento risultava apposta una targa con indicazione della professione e degli orari di ricevimento. Conclusivamente, l’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata, con nullità delle spese per la mancata costituzione dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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