Pensione privilegiata: coincidenza cronologica non prova causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 119 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento pensionistico privilegiato del militare postula l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, ossia la dimostrazione che il fatto di servizio abbia esplicato efficacia causale o concausale sull’insorgenza o sull’aggravamento dell’infermità ascrivibile a tabella. La mera coincidenza cronologica tra attività prestata e insorgenza della patologia non è idonea, di per sé sola, a integrare la prova del nesso eziologico. La concausa efficiente e determinante richiede fatti ed eventi concreti, specifici e univocamente individuati, che eccedano le ordinarie condizioni di lavoro e introducano un quid novi rispetto ai fattori comuni, restando esclusi i disagi generici connaturati a qualsiasi attività lavorativa. In assenza di tali fatti, e in presenza di una patologia pregressa di cui non è esclusa la recidiva, non può dedursi alcun nesso causale con il servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, comune di prima classe in servizio di leva nella Marina Militare, venne imbarcato su una nave da guerra e, dopo alcuni mesi, fu ricoverato per una tumefazione parotidea; seguirono ulteriori ricoveri, convalescenze e infine la riforma per “neo-formazione latero cervicale destra”. Presentata istanza di pensione privilegiata tabellare per gli esiti della parotite, il Ministero della Difesa la rigettò dapprima per decadenza, indi — dopo che la Sez. III n. 302/2018 aveva riconosciuto la tempestività dell’istanza — per non dipendenza da causa di servizio dell’infermità, conformemente al parere del Comitato di Verifica.
Il militare ha impugnato il nuovo decreto negativo, deducendo che la patologia era insorta in servizio, in un soggetto precedentemente sano, e che le condizioni di vita a bordo ne avevano costituito causa o concausa. Ha chiesto il riconoscimento della dipendenza e l’ascrizione almeno all’ottava categoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dagli artt. 64 e 67 d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui presupposto del trattamento privilegiato è che i fatti di servizio siano stati causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità. Su questa base ritiene non accoglimento del ricorso, perché dagli atti non risulta comprovata la dipendenza.
Il giudice afferma innanzitutto che la mera coincidenza cronologica tra attività prestata e insorgenza della patologia non basta, sotto il profilo probatorio, a integrare il nesso. Né dagli atti né dalla relazione peritale di parte emerge un fatto specifico e concreto al quale ricondurre causalmente l’insorgenza.
Assume rilievo dirimente la circostanza che il ricorrente, nell’infanzia, aveva contratto la parotite epidemica, come risulta dalle annotazioni anamnestiche delle cartelle cliniche militari. Lo svolgimento delle mansioni di bordo, pur impegnativo, non ha comportato disagi ulteriori rispetto a quelli ordinari della leva di mare; non risulta, inoltre, alcun episodio epidemico a bordo, né la mancata consegna dei dispositivi di protezione.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile (Sez. Sicilia n. 514/2018 e n. 358/2020, Sez. Toscana n. 67/2018): la concausa è tale solo se efficiente e determinante, secondo un criterio di causalità adeguata e non di equivalenza delle cause, dovendo il servizio introdurre un quid pluris rispetto ai fattori comuni. In termini, la giurisprudenza amministrativa richiamata (C.G.A. Sicilia n. 580/2019, TAR Puglia n. 140/2018, n. 1190/2019, n. 772/2018, TAR Veneto n. 889/2019) esclude le condizioni generiche e i rischi ordinari della prestazione.
Conclusivamente, in presenza di una patologia pregressa, di cui lo stesso consulente di parte non esclude la recidiva, il nesso causale non è deducibile; il ricorso è respinto e restano assorbiti i motivi sull’ascrizione tabellare. Nulla per le spese, avendo l’Amministrazione resistito con propri funzionari.
Nota della Redazione
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