Inammissibile il ricorso che invoca diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 34511 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di travisamento della prova, la cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione, nel ragionamento del giudice di merito, del dato probatorio rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione del significante e non del significato. Persiste il divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova, non essendo consentito alla Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti, né di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è inapplicabile in presenza di precedenti condanne, che ne escludono il presupposto. Il sindacato sulla sostituzione della pena detentiva resta escluso quando la sentenza impugnata dia conto delle ragioni di inidoneità in concreto della pena sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato di minaccia aggravata. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 24.02.2026, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: travisamento delle dichiarazioni rese dalle persone offese; violazione dell’art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto inammissibile. La Corte ribadisce che il travisamento della prova vede circoscritta la cognizione di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio rilevante e decisivo. Si tratta di accertare l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione del significante, quasi una fotografia neutra e a-valutativa, ma non del significato. Resta fermo il divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova, richiamando Sez. V n. 26455 del 2022.
La censura, osserva la Corte, postula in realtà una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. A questa Corte non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, come affermato da Sez. U n. 12 del 2000.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato conto delle precedenti condanne della ricorrente, che rendono inapplicabile la causa di non punibilità invocata. Sul punto il richiamo è a Sez. U n. 13681 del 2016, secondo cui i precedenti ostano all’operatività della particolare tenuità del fatto.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La sentenza impugnata, nella parte richiamata, ha esposto le ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la finalità rieducativa. Ne deriva l’applicazione dello strumento sanzionatorio residuale, ovvero la detenzione presso i luoghi di pena.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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