Esclusa la doppia abitazione principale dopo la sentenza della Consulta (Cass. civ. Sez. V n. 17221 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per l’abitazione principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b), della legge n. 147 del 2013, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Il beneficio spetta dunque al possessore dell’immobile che vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche nel caso in cui il coniuge abbia stabilito la residenza anagrafica in un comune diverso. La caducazione del riferimento al nucleo familiare preclude ogni distinzione fondata sullo status personale del contribuente.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello proposto dalla contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento per IMU relativo all’anno 2013. Il comune aveva contestato il mancato versamento dell’imposta sull’immobile che la contribuente assumeva costituire la propria abitazione principale.

Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La ricorrente prospetta la violazione dell’art. 13, secondo comma, del d.l. n. 201 del 2011, come integrato dalla decisione della Corte costituzionale n. 209 del 2022. La Corte richiama integralmente il dictum della Consulta, che ha ritenuto la norma censurata in contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 Cost.

La dichiarazione di illegittimità cade sul riferimento al nucleo familiare contenuto nella definizione di abitazione principale. Secondo la Consulta, tale collegamento determina una irragionevole discriminazione tra le persone unite in matrimonio o unione civile e i singoli o i conviventi. Il vincolo coniugale precludeva alla coppia ogni esenzione quando i coniugi avessero residenza anagrafica in comuni diversi, mentre analoga preclusione non operava per i conviventi di fatto.

La Corte richiama la ratio del giudice delle leggi anche sul piano dell’art. 53 Cost.: la rilevanza di elementi come le relazioni del soggetto con il nucleo familiare, e dunque dello status personale del contribuente, non è coerente con la natura di imposta reale dell’IMU, salva una ragionevole giustificazione che nel caso non sussiste. Né regge la finalità antielusiva, disponendo i comuni di efficaci strumenti di controllo.

Nel solco di tale arresto, la Corte richiama il proprio precedente secondo cui il beneficio spetta al possessore che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’immobile, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in un diverso comune (Sez. 6-5, Ordinanza n. 32339 del 03.11.2022, Rv. 666357-01).

La stessa sentenza impugnata individua i presupposti di fatto per l’esenzione, indicando l’abitazione come dimora della contribuente e la dimora del coniuge in un immobile diverso sito in altra città. Non risultano necessari ulteriori accertamenti di merito. La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento. Le spese dell’intero giudizio sono compensate in considerazione del successivo intervento della Corte costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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