Travisamento della prova: rimedio la revocazione, non il ricorso (Cass. civ. Sez. Un. n. 9790 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ove invece il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Il ricorso per cassazione che deduca il travisamento senza indicare, raffrontandole, le risultanze contrapposte e senza indicare dove gli atti siano rintracciabili è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda nasce dall’opposizione della società contribuente a tre intimazioni di pagamento notificate nel 2012 in relazione ad altrettante cartelle, per IRPEF, IRAP, altri tributi erariali e contributi INPS. Il giudice di primo grado accerta che le notificazioni si riferivano alle intimazioni e rigetta l’opposizione; la Corte d’appello conferma, respingendo la censura dell’allora appellante circa l’inidoneità degli estratti di ruolo a provare la notifica e la coerenza tra le raccomandate e gli estratti quanto al luogo della notifica.

La società ricorre per cassazione con cinque motivi, lamentando tra l’altro il travisamento della prova quanto alle ricevute di consegna delle raccomandate, alla visura camerale e alla sede sociale nel 2012, oltre all’omesso esame di fatti decisivi e alla dedotta mancata prova dell’interruzione della prescrizione. La sezione lavoro rimette la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto e la particolare importanza della questione sul travisamento.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dalla questione rimessa: se il travisamento della prova, inteso come impiego a fini decisori di un’informazione probatoria obiettivamente contraddetta da uno specifico atto processuale, sia denunciabile in cassazione quale violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per il tramite dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

La risposta distingue due piani. Il travisamento che consiste in una svista sul fatto probatorio in sé — non nella verifica logica della riconducibilità dell’informazione al fatto — trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Se invece il fatto probatorio è stato un punto controverso su cui la sentenza ha pronunciato, il vizio si fa valere con l’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., secondo che si tratti di fatto processuale o sostanziale. La Corte richiama integralmente, in parte qua, la motivazione della sentenza n. 5792 del 2024, ai §§ da 10.1 a 10.17.

Su questa base i motivi sono tutti dichiarati inammissibili. Il primo difetta di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. — principio applicabile anche agli errores in procedendo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8077 del 2012 — perché non raffronta il contenuto delle ricevute e delle intimazioni né indica dove queste siano rintracciabili; nè è osservato l’onere, nella doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., di indicare le ragioni di fatto del primo grado e del rigetto dell’appello dimostrandone la diversità.

Il secondo motivo, sul travisamento del contenuto delle produzioni documentali, è estraneo al controllo di legittimità secondo la richiamata n. 5792 del 2024: il giudice di merito ha chiaramente affermato che la società nel 2012 aveva sede dove è stata effettuata la notifica, e il motivo rimette in discussione il fatto. Il terzo e il quarto motivo introducono questioni di cui non v’è cenno nella sentenza impugnata e non dedotte nel merito: opera il principio di autosufficienza, non essendo prospettabili in legittimità questioni nuove nè temi rilevabili d’ufficio. Il quinto motivo, infine, è inammissibile per carenza di interesse, avendo la Corte d’appello ritenuto ininfluente la notificazione dedotta come interruttiva della prescrizione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate, stante l’esigenza di sciogliere il nodo del travisamento della prova, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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