Prescrizione triennale del compenso professionale e decorrenza dall’esaurimento della prestazione (Cass. civ. Sez. II n. 11540 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del professionista al compenso dell’opera prestata e al rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni ai sensi dell’art. 2956, n. 2, cod. civ. Il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dall’esaurimento della prestazione professionale, e non dall’emissione della fattura, che costituisce atto privo di efficacia interruttiva se non comunicato al cliente. L’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere proposta dal convenuto, cui spetta di norma l’onere di dimostrare il decorso del termine; una volta ritualmente formulata, il giudice può fondare l’accertamento su tutti gli elementi acquisiti al giudizio, compresa la documentazione proveniente dal professionista.
Il Fatto
Un professionista ha ottenuto un’ingiunzione di pagamento per compensi relativi a cure odontoiatriche eseguite nel corso del 2009. La Corte d’appello di Milano, in totale riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha dichiarato la prescrizione triennale del credito, rilevando che le prestazioni erano esaurite nell’ottobre 2009 e che la fattura emessa nel dicembre 2009 non era stata comunicata alla paziente, mentre la richiesta di pagamento del 18.12.2012 era pervenuta oltre il termine.
Il professionista ha proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi, censurando l’omesso esame del momento di esaurimento della prestazione, la violazione delle norme sulla prescrizione e il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della controricorrente. La controricorrente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che deduce un error in procedendo per mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso non riporta, neppure per sintesi, il contenuto dei motivi di appello: poiché lo scrutinio di legittimità non investe la correttezza della motivazione della sentenza impugnata ma l’effettiva esistenza del vizio processuale, occorreva illustrare le ragioni della dedotta violazione secondo i requisiti dell’art. 366 cod. proc. civ., richiamandosi in motivazione Cass. 3612/2022, Cass. 24048/2021 e Cass. 29495/2020.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 2956, n. 2, cod. civ., che si fonda sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione e implica il riconoscimento del credito. Gli unici mezzi per superare tale presunzione sono l’ammissione del debitore di non avere estinto l’obbligazione e il deferimento del giuramento decisorio al debitore (Cass. 11195/2007; Cass. 19240/2004; Cass. 785/1998).
Trattandosi di eccezione in senso stretto, spetta di norma al convenuto dimostrare il decorso del termine triennale, che decorre dall’esaurimento della prestazione professionale ai sensi dell’art. 2956, comma primo, cod. civ. Una volta ritualmente proposta l’eccezione, il giudice può tener conto di tutti gli elementi acquisiti al giudizio.
La Corte ritiene che la Corte d’appello abbia accertato in concreto la data di compimento della prestazione, esaurita prima dell’emissione della fattura di dicembre 2009, mai comunicata alla paziente. Valorizzando le acquisizioni processuali, la Corte di merito ha individuato il dies a quo e ha rilevato che il solo atto interruttivo era la diffida pervenuta oltre il termine. È esclusa la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., poiché il fatto storico rilevante è stato valutato, con il richiamo a Cass. Sez. Un. 8053/2014. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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