Ricorso inammissibile per esposizione non sommaria dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24405 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. nel testo applicabile ai ricorsi notificati prima del 1° gennaio 2023, si risolva nella pedissequa riproduzione degli atti processuali per oltre novanta pagine, rendendo particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere. La prescrizione è preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura, sì che l’esposizione deve contenere il necessario e non il superfluo. Non basta che l’assemblaggio degli atti sia intercalato da mere proposizioni di collegamento, equivalendo tale tecnica a un rinvio puro e semplice agli atti. Il requisito di “essenzialità”, introdotto dalla riforma Cartabia, sottolinea il rapporto di pertinenza tra i fatti narrati e l’oggetto del giudizio devoluto alla Suprema Corte.
Il Fatto
Tre socie di una società d’opera, che aveva stipulato un contratto d’appalto con una s.c. a r.l., convennero davanti al Tribunale le società committenti chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le prestazioni rese in esecuzione dell’appalto e per altre attività ulteriori. In via gradata domandarono il pagamento di somme ex art. 2126 cod. civ., ovvero un indennizzo ex art. 2041 cod. civ..
Il Tribunale rigettò i ricorsi, escludendo la subordinazione per mancata prova dei poteri direttivi e disciplinari. La Corte d’Appello di Ancona, riunite le impugnazioni, confermò. Le soccombenti proposero ricorso per cassazione con undici motivi; resistettero le società con unico controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare un profilo di inammissibilità dell’intero ricorso. L’esposizione dei fatti premessa ai motivi si dipana per oltre novanta pagine e ripercorre pedissequamente l’iter processuale con l’assemblata collazione degli atti di causa. La disposizione, richiamata dalle Sezioni Unite n. 16628 del 2009 e n. 5698 del 2012, mira a eliminare le questioni non più controverse e a favorire l’immediato coordinamento con i motivi di censura.
Le sezioni semplici hanno più volte ribadito che la prescrizione non è rispettata quando il ricorrente alleghi l’intero ricorso di primo grado e il testo integrale degli atti successivi, demandando alla Corte un’attività che compete alla parte. Non è sufficiente intercalare gli atti con mere proposizioni di collegamento: la tecnica equivale a un rinvio puro e semplice agli atti (Cass. n. 18020 del 2013; Cass. n. 21750 del 2016).
Il Collegio sottolinea che tali principi valgono anche alla luce della riforma introdotta dall’art. 35, comma 5, d. lgs. n. 149/2022, che ha sostituito la “sommarietà” con l'”essenzialità” del requisito, applicabile peraltro solo ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, mentre il ricorso in esame è antecedente (Cass. n. 18951 del 2024; Cass. n. 2489 del 2025).
Premessa l’inammissibilità complessiva, la Corte ravvisa rispetto ai singoli motivi ulteriori ragioni di rigetto: il secondo motivo è infondato perché il deposito telematico del dispositivo in esito all’udienza cartolare è equivalente alla lettura in udienza; la contraddittorietà tra ordinanza istruttoria e sentenza di merito non costituisce vizio, esprimendo il principio dell’art. 177 cod. proc. civ.; i motivi dal quinto all’ottavo sono inammissibili per promiscua evocazione dei numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e per denunciato travisamento al di fuori dei limiti fissati dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. Il nono e il decimo motivo prospettano questioni nuove; l’ultima doglianza sulle spese è infondata, rientrando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito.
Nota della Redazione
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