Opposizione a estratto di ruolo inammissibile per difetto di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31917 del 07.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, si applica anche ai procedimenti in corso e ai debiti previdenziali, con la conseguenza che l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. Fuori dalle tre ipotesi tipizzate previste dalla norma, l’opposizione al solo estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Trattandosi di condizione dell’azione, la verifica dell’interesse va compiuta al tempo della decisione, tenendo conto della sopravvenienza normativa. La declaratoria di inammissibilità della domanda originaria impone la cassazione senza rinvio della sentenza di appello.
Il Fatto
Un contribuente, nella qualità di erede di una lavoratrice, proponeva opposizione avverso molteplici estratti di ruolo, assumendo che gli stessi non fossero stati preceduti dalla notificazione dei corrispondenti avvisi di addebito o cartelle. Nel giudizio, instaurato in contraddittorio con l’INPS e con l’agente della riscossione, la Corte d’Appello di Lecce dichiarava cessata la materia del contendere quanto a una delle cartelle opposte e, per il resto, rigettava il gravame dell’agente, confermando la statuizione di primo grado sulla prescrizione dei crediti portati da alcune delle cartelle.
L’agente della riscossione ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2944 cod. civ. e dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, per avere la Corte territoriale escluso che l’istanza di rateazione presentata dal contribuente valesse a interrompere il termine prescrizionale. La questione approda così davanti alla Suprema Corte, che deve misurarsi con la sopravvenuta disciplina dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la possibilità, per il contribuente che assuma di non aver ricevuto una rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra l’esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme al ruolo. Sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 aggiungendo il comma 4-bis, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri una delle tre ipotesi tipizzate di pregiudizio.
Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, il Collegio richiama l’orientamento consolidato, ricordato da Cass. n. 3511/2024, che ha concluso per l’inammissibilità per carenza di interesse all’impugnazione. La Corte ricorda poi che le Sezioni Unite n. 26283/2022 hanno affermato che la norma si applica anche ai debiti previdenziali, che fuori dalle tre ipotesi menzionate l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse e che, trattandosi di condizione dell’azione, la verifica dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza, dovendo il giudice tener conto della sopravvenienza normativa.
Il percorso argomentativo considera altresì il vaglio di costituzionalità. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190/2023, ha riconosciuto la legittimità della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale anticipata ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento rimediale sulla grave vulnerabilità del sistema italiano della riscossione, anche sotto il profilo delle notificazioni.
Nel caso di specie, non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, la Corte rileva che mancava ab origine l’interesse a un’opposizione volta unicamente e direttamente contro detto estratto, in assenza di successivi atti di esecuzione. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta. Le spese dell’intero processo sono compensate, in ragione della sopravvenienza normativa e giurisprudenziale rispetto all’introduzione della vertenza.
Nota della Redazione
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