Distacco comunitario di autisti: applicabile solo il d.lgs. n. 72/2000 (Cass. civ. Sez. V n. 24650 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il distacco temporaneo di personale intervenuto in ambito comunitario è disciplinato esclusivamente dalla Direttiva CE n. 96/71/CE, dai Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 e dal d.lgs. n. 72/2000, non trovando applicazione l’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, che opera solo nei confronti del distacco nazionale tra imprese entrambe italiane. Il d.lgs. n. 136/2016, entrato in vigore il 22 luglio 2016, non è applicabile ai contratti di distacco comunitario conclusi anteriormente, essendo norma irretroattiva ex art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Ai fini della legittimità del distacco è sufficiente che l’impresa stabilita in altro Stato membro, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, per un periodo limitato e predeterminato contrattualmente, distacchi lavoratori per conto proprio e sotto la sua direzione, permanendo il rapporto di lavoro con l’impresa distaccante. In tema di motivazione, il sindacato di legittimità è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale, restando esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza o contraddittorietà.

Il Fatto

All’esito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente tre avvisi di accertamento per gli anni 2014, 2015 e 2016, contestando la non genuinità dei contratti di distacco temporaneo di personale intervenuti in ambito comunitario tra la stessa società e un’impresa di diritto portoghese, e recuperando le ritenute alla fonte IRPEF sul personale distaccato.

La società impugnava gli atti dinanzi alla CTP di Firenze, che rigettava i ricorsi riuniti. L’appello veniva respinto dalla CGT di secondo grado della Toscana. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L’Agenzia resisteva ai soli fini della partecipazione all’udienza; il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per omessa e apparente motivazione, è infondato. Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è circoscritto al minimo costituzionale: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), cod. proc. civ. non è più censurabile la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, essendo individuabili solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa. Nel caso concreto il minimo è raggiunto, avendo la Corte territoriale spiegato l’assenza dei requisiti del distacco. La motivazione per relationem alle difese di parte non inficia l’argomentazione quando il giudice esprima una convinzione autonoma. Il motivo è inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte relativa all’omessa pronuncia.

Il secondo motivo è fondato e costituisce il nucleo del principio affermato. Il contratto di distacco oggetto di causa è intervenuto non in ambito nazionale, ma tra un’impresa portoghese distaccante e una società italiana distaccataria, con lavoratori autisti che hanno operato in territorio italiano per periodi determinati, continuando a dipendere dall’impresa distaccante. La Corte afferma che tale fattispecie era sottoposta esclusivamente alla Direttiva CE n. 96/71/CE, ai Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 e al d.lgs. n. 72/2000.

Non trova applicazione l’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, che disciplina il solo distacco nazionale tra imprese entrambe italiane. Né rileva il d.lgs. n. 136/2016, entrato in vigore il 22 luglio 2016 e applicabile ai soli rapporti instaurati da tale data, trattandosi di norma irretroattiva ex art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 3 del 22 dicembre 2016. Ai contratti anteriori ha continuato ad applicarsi il d.lgs. n. 72/2000.

La Corte richiama il precedente della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE, sentenza 1° dicembre 2020, causa C-815/18, che ha riconosciuto la qualificazione di lavoratore distaccato comunitario all’autista del trasporto internazionale su strada che svolga effettivamente la propria attività nel territorio dello Stato membro ove opera il soggetto distaccatario. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo e del quarto. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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