Compenso all’avvocato di più assistiti e valore effettivo della lite (Cass. civ. Sez. II n. 24592 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel liquidare il compenso all’avvocato che ha assistito più parti, il giudice deve verificare l’attività difensiva effettivamente prestata e può parametrare il valore della controversia a quello effettivo, quando questo risulti manifestamente diverso dall’entità della domanda, anche in relazione agli interessi perseguiti. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, l’avvocato che assiste più parti nella medesima posizione processuale ha diritto a un compenso unico, da maggiorarsi del 30 per cento per i primi dieci clienti, salvo che le pretese siano identiche in fatto e in diritto, nel qual caso il compenso base va dapprima ridotto del 30 per cento. La maggiorazione, già prevista dalla disciplina applicabile ratione temporis, deve essere motivata dal giudice.

Il Fatto

Un avvocato, dopo avere assistito due soggetti in un processo d’appello promosso contro una decisione che aveva respinto le rispettive pretese risarcitorie, ha chiesto alla corte di merito la liquidazione del proprio compenso. Il professionista ha invocato il parametro medio del d.m. 55/2014, il valore della lite desumibile dalle domande giudiziali, considerate autonomamente per ciascun assistito, e l’applicazione dell’ulteriore maggiorazione per la presenza di due controparti.

La corte d’appello ha accolto solo in parte la domanda, liquidando un importo sensibilmente inferiore. Avverso tale decisione l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; l’unico controricorrente ha resistito chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo — connessi — censuravano la qualificazione come indeterminabile del valore della lite, che secondo il ricorrente andava invece commisurato alle somme richieste nei giudizi presupposti. La Corte ha escluso il vizio: l’art. 5 del d.m. 55/2014 impone di guardare al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto, e la corte territoriale si è attenuta a tale criterio, valorizzando gli atti del processo e la particolare importanza della causa.

Il giudice di merito deve quindi verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto concretamente apprestare, onde stabilire se l’importo della domanda sia parametro idoneo o inadeguato rispetto al valore effettivo della controversia, secondo il principio richiamato da Cass. n. 17090/2022.

Il terzo motivo denunciava la mancata liquidazione di due compensi separati per i due assistiti. La Corte ha ribadito i principi espressi da Cass. n. 10367/2024: per parti aventi la stessa posizione processuale si intendono coloro che condividono la posizione di attore, convenuto o interventore; chi assiste più parti così qualificate ha diritto a un solo compenso, maggiorato ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, anche in caso di pretese coincidenti. La maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni concluse dopo il 23 ottobre 2023 e facoltativa per quelle anteriori, mentre varia la base di calcolo a seconda che le pretese siano identiche o diverse.

Il quarto motivo contestava l’omessa applicazione dell’aumento del 30 per cento per la presenza di una seconda controparte. La Corte ha giudicato la censura inammissibile, perché investe una valutazione di atti processuali e non l’omesso esame di fatti storici. Nel merito ha inoltre osservato che, per le liquidazioni successive al 27 aprile 2018 ma anteriori al 23 ottobre 2023, l’aumento per il plurimo contraddittorio è rimesso alle circostanze del caso, con obbligo di motivazione assolto dal giudice di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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