Tremonti Ambiente, costi ammissibili al netto di vantaggi e costi operativi (Cass. civ. Sez. V n. 28336 del 25.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione c.d. Tremonti Ambiente, prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, quale applicabile ratione temporis, nella quantificazione del valore dell’investimento consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell’art. 23, par. 3, del reg. (CE) n. 800 del 2008, i costi ammissibili, corrispondenti ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto a quelli connessi a un impianto tradizionale, devono essere calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. Il quinquennio di riferimento decorre dall’iscrizione in bilancio del costo d’acquisto delle immobilizzazioni materiali, a prescindere dal funzionamento dell’impianto e dalla produzione di reddito. È invece legittima l’esclusione degli ammortamenti dal computo dei profitti e dei costi operativi, poiché la loro deduzione integrale darebbe luogo a una duplicazione agevolativa.
Il Fatto
Una società ha realizzato un impianto fotovoltaico sostenendo un investimento di circa dodici milioni e mezzo di euro, avvalendosi della detassazione ambientale e operando una variazione in diminuzione del reddito sul Modello Unico 2011 per l’anno d’imposta 2010, periodo di realizzazione dell’opera.
L’Agenzia delle entrate ha contestato i criteri di calcolo della variazione, rideterminandola in misura inferiore rispetto all’importo originariamente esposto. In particolare, l’Ufficio ha sostenuto che la contribuente avesse sottostimato i ricavi operativi derivanti dall’utilizzazione dell’impianto, tra cui l’importo della tariffa incentivante corrisposta dal GSE, e ha contestato la deduzione delle quote di ammortamento dei primi cinque anni, assumendo che il quinquennio rilevante fosse quello 2011-2015 e non 2010-2014. I gradi di merito hanno respinto le ragioni della società, che ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, relativi alla struttura e alla congruità della motivazione, sono infondati. La Corte richiama il principio per cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice di merito omette di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indica senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo (Sezioni Unite n. 8053/2014). Nel caso in esame la motivazione supera la soglia del “minimo costituzionale” e si confronta criticamente con la pronuncia di primo grado, con autonoma valutazione dei fatti e dell’apporto probatorio.
Il terzo, quarto e quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui i costi ammissibili, corrispondenti ai sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale, vanno calcolati senza considerare i vantaggi e i costi operativi (Cass. T. n. 8052/25). La sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, confermando la ripresa a tassazione con illegittima riduzione della porzione detassabile.
Il sesto motivo resta assorbito. La Corte ribadisce che l’agevolazione va richiesta per l’intero importo dell’investimento secondo il metodo incrementale, con riferimento all’anno in cui il costo d’acquisto delle immobilizzazioni materiali è iscritto nello stato patrimoniale (Cass. T. n. 17868/2024), con piena applicabilità del regolamento (CE) n. 800/2008.
Fondato è anche il settimo motivo. Il quinquennio decorre dall’iscrizione in bilancio del costo delle immobilizzazioni, a prescindere dal funzionamento dell’impianto e dalla produzione di reddito, che non decurta l’importo detassabile (Cass. T. n. 11868/2024).
Non è invece accolto l’ottavo motivo. La deduzione integrale del costo attraverso il calcolo incrementale non consente di dedurre anche l’ammortamento per ciascuno dei cinque anni successivi, perché si determinerebbe una illegittima duplicazione agevolativa, essendo le quote di ammortamento già ricomprese nel costo di acquisto (Cass. T. n. 23054/2023). Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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