| 

Opposizione alla cartella per sanzione amministrativa: termine di trenta giorni (Cass. civ. Sez. III n. 13746 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con termine di decadenza di trenta giorni dalla notificazione della cartella. La sentenza pronunciata in violazione del diritto di difesa per mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali è nulla, ma il giudice d’appello, constatata la nullità, deve decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., salve le tassative ipotesi ivi previste. Il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali secondo il criterio unitario della soccombenza.

Il Fatto

I contribuenti proponevano opposizione avverso alcune cartelle di pagamento notificate per crediti iscritti a ruolo concernenti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. L’opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale. La Corte d’appello, accogliendo parzialmente il gravame, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, ma, decidendo nel merito, dichiarava a sua volta l’opposizione inammissibile per tardività.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, relativo alla mancata rimessione al primo giudice in caso di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Richiama il principio per cui il giudice d’appello, constatata la nullità della sentenza per violazione del diritto al deposito degli scritti conclusionali, non può rimettere la causa al primo giudice ma deve decidere nel merito nei limiti delle doglianze prospettate. La censura è pertanto manifestamente infondata.

Quanto al secondo motivo, la Corte chiarisce che la decisione sull’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non è suscettibile di appello ma di solo ricorso straordinario per cassazione. L’inammissibilità dell’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva disatteso quei motivi. Esclude inoltre la conversione dell’inammissibile appello in ricorso per cassazione.

Per il terzo motivo, relativo alla qualificazione dell’azione, la Corte conferma l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 22080 del 2017: l’opposizione che contesta l’omessa notificazione del verbale di accertamento è opposizione c.d. “recuperatoria” alla sanzione amministrativa e va proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella. Nella specie, notificate le cartelle in data 26 giugno 2019 e proposta l’opposizione solo il 28 agosto 2019, la tardività è correttamente dichiarata.

Quanto al quarto motivo, la Corte afferma che il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza, deve procedere d’ufficio alla regolamentazione delle spese secondo l’esito complessivo della lite. La soccombenza integrale degli opponenti giustifica la condanna alle spese dell’intero giudizio, mentre il motivo di appello sulla statuizione di primo grado resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 354 c.p.c.

Tutte le 173 sentenze sull'art. 354 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *