Tremonti Ambiente: i soci non possono emendare la dichiarazione della società (Cass. civ. Sez. V n. 29270 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni previste dalla legge n. 388/2000 (Tremonti Ambiente), qualora la società di persone non abbia chiesto di usufruire dei benefici previsti per l’investimento ambientale effettuato, va esclusa l’emendabilità, ad opera dei soci, della dichiarazione dei redditi loro imputati ex art. 5 t.u.i.r., ostandovi il rilievo dirimente che titolare del diritto all’agevolazione è unicamente la società. Il principio di emendabilità successiva della dichiarazione, pacificamente applicabile in ragione delle incertezze che hanno segnato l’applicazione della disciplina, presuppone che il titolare del diritto abbia esercitato l’opzione mediante una variazione in diminuzione della base imponibile. In mancanza, il reddito sociale resta quello esposto nelle dichiarazioni, con effetto cristallizzato, e non è configurabile alcun errore dichiarativo in capo ai soci.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice acquistava, negli anni 2010 e 2011, un impianto fotovoltaico, ottenendo la tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007, ma non usufruendo anche dell’agevolazione della legge Tremonti Ambiente, a causa dell’incertezza interpretativa sul cumulo tra i due benefici. Dopo l’intervento chiarificatore dell’art. 19 d.m. 5 luglio 2012, i soci presentavano una dichiarazione integrativa del modello Unico 2013, riferita all’anno d’imposta 2012, individuando la quota di reddito da sottrarre a tassazione nel 2010 e nel 2011 e riportando a credito tale componente nel 2012.
L’Ufficio notificava ai soci cinque cartelle di pagamento. I ricorsi, riuniti, erano accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Prato. La Commissione regionale rigettava l’appello, rilevando che la società aveva corretto i bilanci, comunicato la rettifica al Ministero dello Sviluppo Economico e che i soci avevano effettuato un’autoliquidazione rettificativa conforme alla circolare ADE n. 31/2013, essendo l’incertezza normativa paragonabile a un errore contabile emendabile.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000, nel testo anteriore all’abrogazione disposta dal d.l. n. 83/2012, in combinato disposto con l’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e con l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, censurando l’affermazione di un principio generale di libera emendabilità delle dichiarazioni fiscali.
Il motivo è dichiarato ammissibile, non mirando a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, e fondato. La Corte muove dal principio, costantemente affermato, dell’emendabilità successiva della dichiarazione per il riconoscimento delle agevolazioni Tremonti Ambiente, in ragione delle incertezze che ne hanno segnato l’applicazione (Cass. 21/06/2025, n. 16624).
La particolarità del caso è però decisiva: la società non ha mai fatto valere, nei confronti dell’Amministrazione, l’agevolazione che le spettava quale titolare di reddito d’impresa. Nonostante l’appianamento delle difficoltà interpretative, essa non ha esercitato l’opzione accordatale dalla novella mediante una variazione in diminuzione della base imponibile. Per gli anni 2010 e 2011, dunque, il reddito sociale, per inerzia della stessa, non è mai stato ridimensionato: è rimasto quello esposto nelle dichiarazioni, cristallizzandosi, e ha costituito fondamento e matrice del reddito imputabile per trasparenza ai soci.
Né si può sostenere l’emendabilità direttamente ad opera dei soci. Osta il rilievo dirimente che titolare del diritto all’agevolazione era unicamente la società, alla quale soltanto apparteneva la facoltà, non esercitata, di emenda. Rispetto ai soci, rimasti immutati il reddito sociale e quello per trasparenza, non è mai venuto a emersione un errore dichiarativo, con conseguente esclusione in radice della loro legittimazione all’emenda delle singole dichiarazioni (Cass. 15/05/2023, n. 13268, non massimata).
Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto degli originari ricorsi dei contribuenti. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
Nota della Redazione
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