Effetti dello scudo fiscale del socio sull’obbligazione del sostituto d’imposta (Cass. civ. Sez. 5 n. 20283 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione allo scudo fiscale ex art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009 da parte del socio, sostituito d’imposta, e il conseguente versamento dell’imposta straordinaria estinguono integralmente l’obbligazione tributaria verso l’Erario per gli utili distribuiti. Ne deriva che il Fisco non può pretendere alcunché dal sostituto d’imposta che abbia omesso di operare e versare le ritenute, atteso che, una volta che il socio abbia assolto al proprio debito, la pretesa erariale nei confronti del sostituto non ha più titolo, risultando altresì preclusa la rivalsa di quest’ultimo. Il principio di autonomia dell’obbligazione del sostituto, affermato dalle Sez. U. n. 10378 del 2019, non opera quando il rapporto tributario sia già stato regolato dal sostituito, reale soggetto passivo del tributo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società un avviso di accertamento con cui contestava l’indeducibilità di somme corrisposte a una società lussemburghese per un contratto di co-interessanza, ritenute in realtà dividendi distribuiti ai soci su conti esteri. Il contenzioso veniva definito stragiudizialmente con il pagamento delle somme. Con un successivo avviso, l’Ufficio contestava alla società di non aver operato, quale sostituto d’imposta, la ritenuta del 12,5 per cento sui medesimi utili distribuiti ai soci non qualificati, richiedendone il versamento.
La società impugnava l’atto, sostenendo che i soci avevano aderito al c.d. scudo fiscale e che gli effetti preclusivi dovessero estendersi anche a sé quale co-obbligata solidale. I giudici di merito rigettavano il ricorso, negando la natura solidale dell’obbligazione del sostituto e ritenendo la stessa autonoma e distinta da quella dei soci. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009 e dell’art. 14 d.l. n. 350 del 2001, dichiarando assorbiti i restanti. Ha preliminarmente ricordato che lo scudo fiscale preclude, nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario per i periodi d’imposta non ancora decorsi, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle attività oggetto di emersione.
Quanto alla natura dell’obbligazione, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il dovere di versamento della ritenuta costituisce un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta, posta solo a carico del sostituto, escludendo una solidarietà passiva con il sostituito. Ha tuttavia evidenziato che la fattispecie in esame non è sovrapponibile, essendo pacifico che i soci avessero già adempiuto al proprio debito verso il Fisco versando l’imposta straordinaria.
La Corte ha quindi precisato che il principio di autonomia non esclude che la pretesa impositiva nei confronti del sostituto venga meno, ove il rapporto tributario sia già stato regolato dal sostituito, reale soggetto passivo del tributo, analogamente a quanto accade nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia già versato o condonato le ritenute. Ha inoltre rilevato che, nella fattispecie, la società non avrebbe alcuna possibilità di agire in rivalsa nei confronti del socio, il quale potrebbe validamente opporre di aver già soddisfatto il debito tributario.
In conclusione, una volta che il socio abbia assolto integralmente all’obbligo gravante per legge, pur attraverso il pagamento dell’imposta straordinaria, il debito verso l’Erario deve ritenersi estinto nella sua interezza, non potendo null’altro pretendersi dal sostituto. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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