Tremonti ambiente emendabile la dichiarazione che espone a maggiori imposte (Cass. civ. Sez. V n. 29776 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dei redditi che, per un errore di fatto o di diritto, espone il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti può essere emendata in ogni tempo, anche in sede contenziosa, sempre che essa abbia natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale. Il principio opera anche quando l’emendamento comporti la modifica dell’opzione originariamente espressa per un diverso regime di determinazione del reddito, non incidendo sul minimo costituzionale della motivazione amministrativa. L’accesso ai benefici della Tremonti ambiente, nei limiti di cumulabilità con gli incentivi del cd. II Conto Energia, resta tuttavia incompatibile con la tassazione del reddito agricolo su base catastale, perché incide sulla determinazione della base imponibile e non può sovrapporsi a un criterio parametrato al valore catastale.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società agricola un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione, ai fini Irap e Ires per il 2012, un maggior reddito, applicando il regime ordinario in luogo di quello catastale per il quale la contribuente aveva optato. Analogamente provvedeva verso il socio unico, in regime di trasparenza.

La società aveva realizzato tra il 2011 e il 2012 un impianto fotovoltaico “a terra”, usufruendo degli incentivi del cd. II Conto Energia, e aveva scelto la tassazione su base catastale ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della l. n. 296/2006. Dopo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 58/E del 20 luglio 2016, che aveva chiarito la cumulabilità della Tremonti ambiente con gli incentivi, la società presentava una dichiarazione integrativa per il 2012, rinunciando all’opzione catastale e rideterminando il reddito con la detassazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000. L’Ufficio riteneva inefficace tale dichiarazione e la disconosceva con un ulteriore avviso. I ricorsi, riuniti e rigettati in primo grado, venivano respinti in appello.

La Motivazione della Corte

La C.T.R. aveva ritenuto che la dichiarazione integrativa non fosse frutto di un mero errore contabile, ma della revisione di un’opzione già esercitata e intervenuta su reddito già accertato, sicché non poteva essere operata in sede di contenzioso. I tre motivi di ricorso investono proprio la portata della rettifica consentita.

La Corte muove da una premessa: l’accesso alla Tremonti ambiente, nei limiti di cumulabilità con il II Conto Energia, è incompatibile con la tassazione su base catastale di cui all’art. 1, comma 1093, della l. n. 296 del 2006. La detassazione incide sulla determinazione della base imponibile, tramite l’abbattimento dell’importo corrispondente all’investimento ambientale, e non può sovrapporsi a un criterio parametrato al valore catastale degli immobili.

Chiarita la premessa, il tema si sposta sulla praticabilità dell’integrazione. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata supera il minimo costituzionale, ma la soluzione non è condivisibile. La Corte richiama la propria giurisprudenza: il momento di avvio del procedimento agevolativo è quello in cui ha inizio la realizzazione dell’opera, coincidente con l’esborso dei costi direttamente imputabili al prodotto (così Cass. n. 20099/2025 e Cass. n. 9918/2025); il contribuente può emendare la dichiarazione priva di istanza al beneficio, riferita a periodo in cui l’agevolazione era vigente.

La regola dell’emendabilità opera quando la dichiarazione ha natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale, salvo prova dell’essenziale e obiettiva riconoscibilità dell’errore ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (così Cass. n. 24168/2025, Cass. n. 8205/2025, Cass. n. 8203/2025, che richiamano Cass. Sez. U. n. 13378/2016). Il contribuente può emendare qualsiasi errore, di fatto o di diritto, anche in sede contenziosa, perché altrimenti resterebbe assoggettato a oneri più gravosi di quelli previsti per legge, in violazione dei principi di capacità contributiva e di oggettiva correttezza dell’azione amministrativa.

Nel caso concreto l’incertezza interpretativa è stata risolta dal decreto MEF del 5 luglio 2012 e dalla successiva risoluzione n. 58/E del 2016, che ha consentito l’accesso all’agevolazione “ora per allora” mediante dichiarazione integrativa. L’agevolazione può essere fruita anche tramite variazione in diminuzione dell’imponibile nella dichiarazione dell’anno dell’investimento, come avvenuto nella specie (cfr. Cass. n. 35919/2023). La sentenza impugnata si è discostata da tali principi: il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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