Contraddittorio preventivo e non contestazione nel reddito di partecipazione (Cass. civ. Sez. V n. 26052 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 riguarda esclusivamente gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali del contribuente e non opera, di regola, per gli accertamenti c.d. a tavolino. Anche per i tributi armonizzati, come l’IVA, il contribuente che invochi il mancato rispetto del contraddittorio preventivo è onerato di indicare in concreto le questioni che avrebbe potuto dedurre. Le modalità di realizzazione del contraddittorio non sono a forma vincolata, ma devono assicurarne l’effettività. La C.T.R. che fondi l’accertamento su operazioni non contestate dall’Ufficio viola il principio di non contestazione e la sentenza va cassata con rinvio. I motivi che investono l’accertamento presupposto societario, estranei al thema decidendum del giudizio sul reddito di partecipazione, sono inammissibili.
Il Fatto
L’Ufficio notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, con cui determinava maggiori ricavi, un maggiore imponibile IVA e un maggiore valore della produzione, applicando l’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 54 d.P.R. n. 633/1972. La differenza contestata scaturiva dal raffronto tra il debito per finanziamento soci a inizio e fine esercizio e i prelevamenti e giroconti effettuati nell’anno in favore del socio.
Sul presupposto del medesimo accertamento societario, l’Ufficio notificava al socio, titolare del 75% della partecipazione, un avviso di accertamento per maggiore IRPEF, imputandogli integralmente i maggiori ricavi quali reddito di partecipazione. La C.T.P. rigettava il ricorso della società e accoglieva parzialmente quello del socio; la C.T.R. Toscana, sezione distaccata di Livorno, confermava entrambe le decisioni. Propongono ricorso per cassazione la società e il socio.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i due ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, trattandosi di accertamenti collegati da un rapporto di pregiudizialità. Esamina quindi i quattro motivi del ricorso della società.
I primi due motivi, scrutinati congiuntamente, sono infondati. Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 riguarda solo gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non si applica agli accertamenti a tavolino, salvo che concernano tributi armonizzati. Nel caso di specie l’attività si è svolta su richiesta di esibizione di scritture contabili e su incontri, al di fuori dei locali della contribuente: il primo accesso presso la sede non consentì di rinvenire la documentazione, acquisita successivamente. In ogni caso, il contribuente non ha assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere con un eventuale contraddittorio preventivo. Le modalità del contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurarne l’effettività.
Il terzo motivo è parzialmente fondato. L’Ufficio, nelle controdeduzioni in appello, ha prestato acquiescenza solo a due operazioni, per complessivi € 2.905,00. La C.T.R. ha quindi tenuto conto di prelevamenti la cui giustificazione non era stata specificamente contestata dall’Agenzia, con violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.
Il quarto motivo è inammissibile, perché contesta le valutazioni probatorie operate dalla C.T.R. proponendo una lettura alternativa del materiale istruttorio, con sconfinamento nel merito.
Quanto al ricorso del socio, i quattro motivi sono inammissibili. Le censure investono l’accertamento presupposto emesso verso la società, oggetto di separata impugnazione, e non attengono al giudizio sul reddito di partecipazione. I motivi non sono pertinenti al thema decidendum e non toccano la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili nelle società a ristretta base partecipativa.
Ne consegue l’accoglimento del terzo motivo del ricorso societario, con cassazione della sentenza in parte qua e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese. Per il ricorso del socio sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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