Tremonti Ambiente non spetta alle imprese produttrici di energia (Cass. civ. Sez. V n. 16470 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni fiscali previste dalla c.d. Tremonti Ambiente, di cui all’art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000, non spettano alle imprese il cui oggetto sociale consista nella produzione e commercializzazione di energia elettrica. Il beneficio presuppone, infatti, che l’investimento ambientale sia necessario per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dalla propria attività d’impresa, non già danni imputabili all’attività di soggetti terzi. L’opposta lettura estenderebbe l’agevolazione a imprese strutturalmente dedite a prevenire danni cagionati da altri, trasformandola in un aiuto di Stato in contrasto con il diritto eurounitario. Trattandosi di norma eccezionale e derogatoria, essa è soggetta a stretta interpretazione.
Il Fatto
La società contribuente, esercente l’attività di produzione, scambio e cessione di energia e calore tramite impianti realizzati in proprio o acquisiti mediante leasing, presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRES per gli esercizi 2011, 2012 e 2013. A fondamento della richiesta deduceva di aver realizzato un investimento in un impianto fotovoltaico, beneficiario della tariffa incentivante del c.d. II Conto Energia, e di aver diritto al riconoscimento dell’agevolazione Tremonti Ambiente, ritenuta cumulabile con la tariffa, con conseguente risparmio d’imposta ripartito negli anni successivi.
Formatosi il silenzio-diniego, la società impugnava il rifiuto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso ordinando il rimborso. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente, per carattere pregiudiziale e assorbente, il terzo motivo, ritenendolo fondato. La questione giuridica attiene alla corretta interpretazione dell’art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000, che riconosce l’agevolazione alla quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, definiti come i costi delle immobilizzazioni necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente.
Il Collegio richiama il principio espresso da Cass. n. 29365 del 2020 e ribadito da Cass. n. 35919 del 2023, Cass. n. 25157 del 2023 e Cass. n. 15060 del 2024, secondo cui l’investimento agevolabile deve essere diretto a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente dalla propria attività d’impresa, non quelli imputabili all’attività di terzi. La concessione del beneficio alla generalità delle imprese si fonda, infatti, sull’implicito presupposto della dannosità ambientale inerente all’attività dell’impresa che investe.
La Corte prende atto di due pronunce dissonanti (Cass. n. 30225 del 2022 e Cass. n. 38043 del 2022), secondo cui non sarebbe dato evincere dalla norma il requisito della destinazione all’autoconsumo anziché al mercato, e sceglie espressamente di dare continuità al principio maggioritario.
L’argomento decisivo è di sistema: accogliere la tesi opposta comporterebbe una agevolazione dell’attività stessa delle imprese il cui oggetto consiste nella prevenzione di danni causati da altri. Un simile esito, oltre a tradire l’intenzione del legislatore, trasformerebbe il beneficio in un aiuto di Stato, contrastante con gli artt. 107-109 TFUE, per il vantaggio competitivo arrecato al settore. La diversità delle due situazioni giustifica che a fronte di un’identica immobilizzazione il costo sia detassato in un caso e non nell’altro.
La Corte ribadisce infine che le norme di agevolazione fiscale, di carattere eccezionale e derogatorio, sono di stretta interpretazione, richiamando Cass. n. 11337 del 2020, Cass. n. 32635 del 2019 e Cass. n. 12500 del 2019, e che la materia tributaria rientra nel c.d. nucleo duro delle prerogative della potestà pubblica. Erra dunque la C.T.R. nel riconoscere il beneficio a una impresa di scopo, il cui unico oggetto è la produzione e cessione a terzi di energia elettrica. L’esclusione ab origine dell’agevolazione determina l’assorbimento degli altri motivi; il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario è rigettato, con condanna della controricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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