Motivazione dell’avviso di accertamento IMU e onere probatorio dell’esenzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 17069 del 31.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento, presidiato dall’art. 7 della legge n. 212/2000, è assolto quando l’atto consente al contribuente di conoscere l’an e il quantum della pretesa, con l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi, restando le questioni sull’idoneità del criterio applicato al piano della prova. Tale onere non impone all’ente impositore di confutare ogni possibile esenzione prevista dalla legge, gravando sul contribuente l’onere di dedurre e provare la ricorrenza di una causa di esclusione. La sentenza che annulli l’accertamento per motivazione insufficiente, senza verificare se sia stata avanzata una specifica richiesta di esenzione, incorre nella violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il Comune di Asti, constatato il mancato pagamento dell’IMU per gli anni 2012, 2014 e 2015 da parte della Casa di Riposo Città di Asti, proprietaria di un immobile in categoria catastale B/1, accertava che solo una parte dell’attività assistenziale (134 posti letto su 397) era svolta in regime di convenzione o accreditamento, mentre il resto era erogato dietro corrispettivi non simbolici. Ritenendo non provata la destinazione esclusiva a attività non commerciali, il Comune emetteva tre avvisi di accertamento.

La contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Asti, che accoglieva i ricorsi annullando gli accertamenti per difetto di motivazione. Il Comune proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte confermava la decisione di prime cure, ritenendo insufficiente la motivazione degli avvisi, ridotta a poche righe che richiamavano norme e una delibera comunale senza spiegare concretamente le ragioni del diniego dell’esenzione. Il Comune ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per aver il giudice di gravame ritenuto non soddisfatto il requisito motivazionale degli avvisi. La Corte ritiene il motivo fondato.

Richiamato il consolidato orientamento (ex plurimis, Cass. n. 14890 del 2024), la motivazione dell’avviso di accertamento ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an e il quantum della pretesa. L’obbligo motivazionale esige l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi, mentre le questioni sull’idoneità del criterio applicato attengono alla prova della pretesa. Con particolare riguardo all’ICI, con principi applicabili all’IMU, il requisito è adempiuto quando il contribuente può contestare efficacemente la pretesa.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’onere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale causa di esclusione (Cass. n. 23386 del 2021; Cass. n. 1694 del 2018; Cass. n. 29845 del 2024; Cass. n. 27441 del 2024). Tale regola incontra un limite nel caso in cui il modello ministeriale di dichiarazione contenga una specifica indicazione dei requisiti per la fruizione dell’esenzione (Cass. n. 31726 del 2024).

Nel caso di specie, la Corte rileva che non vi è traccia di una specifica richiesta di esenzione, nemmeno in deduzione, e che i requisiti della fattispecie, afferendo alla sfera di conoscenza e disponibilità del contribuente, non possono che ascriversi a un’eccezione il cui onere probatorio grava sullo stesso (Cass. n. 19072 del 2019; Cass. n. 14226 del 2015). La sentenza impugnata nulla dice sul punto, risultando dibattute altre questioni, sicché l’accertamento sull’eventuale specifica richiesta di esenzione deve essere svolto dal giudice di merito. La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio, ritenendo la motivazione degli avvisi sufficiente a delimitare la pretesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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