La revocazione per errore di fatto non copre l’errore di valutazione della perizia (Cass. civ. Sez. 5 n. 14789 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso una pronuncia della Corte di cassazione è inammissibile ove denunci un asserito errore di valutazione compiuto dal giudice di legittimità nel non valorizzare i contenuti di una relazione tecnica di parte, poiché l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. si riduce alle sole sviste percettive, risultanti ictu oculi dagli atti processuali, e non si estende agli errori di giudizio o di diritto. Il conflitto tra giudicati ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. è altresì indeducibile con riferimento alle pronunce di mera legittimità, che non contengono decisione di merito e sulle quali non si forma giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.; la questione di legittimità costituzionale dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. è manifestamente infondata, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di non contemplare tale causa di revocazione per le sentenze di legittimità.
Il Fatto
La società contribuente, succeduta per fusione all’originaria imprenditrice agricola, aveva impugnato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2010 relativi a terreni divenuti edificabili in seguito a variante urbanistica. Dopo la cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell’appello, il giudice di rinvio aveva rigettato l’impugnazione, e il conseguente ricorso per cassazione era stato dichiarato infondato con ordinanza del gennaio 2024.
La società proponeva quindi ricorso per revocazione avverso tale ordinanza, deducendo l’errore di fatto per la mancata considerazione della perizia di parte e il contrasto tra giudicati, in quanto il parallelo giudizio relativo all’anno 2011, concernente le medesime aree, si era concluso con esito opposto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i due motivi di ricorso, rilevandone la sostanziale sovrapposizione di censure. Ha premesso che il ricorso difetta in radice di precisione e autosufficienza: la ricorrente non ha indicato mediante quale atto la perizia fosse stata “dimessa” nei precedenti gradi di giudizio, né ne ha localizzato la presenza nei fascicoli processuali, né ha descritto, neppure per sommi capi, i contenuti della relazione tecnica, omettendo di comprovare esistenza, incidenza e applicazione temporale dei pretesi vincoli gravanti sulle aree.
Nel merito, la Corte ha escluso che i motivi denuncino un autentico errore revocatorio. Richiamati gli insegnamenti delle Sezioni Unite, ha precisato che l’errore percettivo rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa rappresentazione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto acquisito nel processo, a condizione che la questione non abbia formato oggetto di discussione tra le parti.
Nella specie, la ricorrente mira a denunciare non già una svista percettiva della Corte, ma un erroneo apprezzamento dei contenuti della perizia, che la Suprema Corte avrebbe condiviso la prospettazione del giudice di merito circa la genericità delle allegazioni sui vincoli. Tale errore, impingendo sul sostrato valutativo, esula dal perimetro dell’errore revocatorio, tanto più che, non essendo stata devoluta alla Corte altra questione che quella di una pretesa omessa pronuncia, non le competeva esprimere alcun giudizio in fatto sulle risultanze della perizia.
Quanto al dedotto conflitto tra giudicati, la Corte ha osservato che le due ordinanze, pure rese alla medesima udienza e in pari data, erano sopravvenute in esito a giudizi diversi, caratterizzati da diversa storia processuale e da diverse sentenze impugnate. Ha inoltre richiamato il principio per cui il contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. è indeducibile in revocazione avverso le pronunce di mera legittimità, sulle quali si forma solo il giudicato formale e non quello sostanziale ex art. 2909 cod. civ., essendone estraneo l’accertamento della situazione giuridica sostanziale. Ha infine ritenuto la questione di costituzionalità manifestamente infondata, valorizzando la natura di controllo di legittimità del giudizio di cassazione e il valore della definitività delle decisioni quale presupposto dell’ordinamento processuale, riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale ed europea.
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Nota della Redazione
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