Revoca Tremonti-ter per trasferimento bene fuori SEE senza cessione (Cass. civ. Sez. V n. 6738 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di revoca del beneficio di detassazione parziale degli investimenti in macchinari, prevista dall’art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, non è limitata alla cessione a soggetti terzi. Essa comprende anche il trasferimento del bene agevolato, ad opera del beneficiario, presso proprie strutture produttive situate fuori dallo Spazio economico europeo. L’obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio procedimentale sussiste, a pena di invalidità dell’atto impositivo, solo per l’accertamento effettuato mediante accesso ai locali o per i tributi armonizzati. L’obiettiva incertezza normativa che esclude la sanzione non può essere affermata senza un’adeguata indagine sugli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, ai fini Ires per il 2009, il maggior imponibile derivante dall’indebita fruizione dei benefici fiscali del c.d. Tremonti-ter. Le era stato contestato di aver acquistato beni produttivi e di averli successivamente assegnati a proprie stabili organizzazioni situate fuori dallo Spazio economico europeo, continuando a usufruire della detassazione.
La Commissione tributaria regionale rigettava entrambe le impugnazioni, confermando l’atto impositivo e ritenendo l’allocazione extra SEE equivalente a una cessione. La società ricorreva per cassazione con due motivi; l’Amministrazione resisteva e proponeva ricorso incidentale sulle sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sul contraddittorio. La censura è infondata, perché la sentenza impugnata si è conformata all’orientamento consolidato secondo cui l’obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente sussiste, a pena di invalidità, solo nelle ipotesi di accertamento effettuato mediante accesso ai locali, e non “a tavolino” come nella specie, oppure quando la verifica riguardi tributi armonizzati. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 23823/2015 e i numerosi arresti successivi.
Sul secondo motivo la Corte conferma il principio già affermato con la sentenza n. 2234/2024. Il comma 3-bis dell’art. 5 del d.l. n. 78/2009 va letto in coerenza con la specifica disciplina agevolativa e con la finalità di incentivare la produttività delle imprese nazionali. A differenza del comma 3, che delimitava la revoca alle cessioni a terzi nel biennio, il comma 3-bis contiene un generico riferimento alla “cessione dei beni”, espressione che consente di attribuire alla locuzione il significato di trasferimento a qualunque titolo della loro disponibilità presso una stabile organizzazione collocata fuori dal SEE, anche ad opera del primo acquirente e beneficiario.
La Corte osserva che la stabile organizzazione extra SEE è un mero centro di imputazione di situazioni giuridiche, ma è produttiva di redditi tassati nello Stato della fonte. Il trasferimento dei beni produttivi non incentiva la produttività nazionale ma quella di paesi esterni al SEE, con profitto per il fisco estero e costi a carico dell’erario italiano. La disciplina, così interpretata, risulta coerente con la finalità di tutela dell’imprenditoria nazionale perseguita dai precedenti interventi agevolativi, temperata dalla compatibilità con il principio comunitario della libera circolazione dei beni.
Quanto al ricorso incidentale sulle sanzioni, la censura è fondata. La Commissione tributaria regionale non ha svolto un’adeguata indagine sugli indici dell’obiettiva incertezza normativa, limitandosi a evocare imprecisate problematiche interpretative. Soprattutto, ha omesso di considerare il documento di prassi richiamato, la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, risalente a undici anni prima e idonea a escludere l’errore scusabile.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna. Dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Nota della Redazione
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