Accertamento con studi di settore e rideterminazione del reddito in appello (Cass. civ. Sez. V n. 6734 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato sugli studi di settore, il giudice d’appello non può desumere una acquiescenza dell’Amministrazione finanziaria dalla mera richiesta di conferma della pronuncia di primo grado, né dichiarare l’illegittimità dell’atto impositivo per una ragione che i primi giudici non hanno affermato. Poiché il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, il giudice del gravame deve verificare se la quantificazione del reddito operata mediante gli studi di settore, come ridotta dal giudice di primo grado, risulti corretta in relazione al caso concreto, tenuto conto delle prove e delle presunzioni semplici offerte dal contribuente. La sentenza che, per erronea lettura della decisione appellata, annulli integralmente la pretesa impositiva senza procedere a tale verifica è cassata con rinvio.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria svolgeva verifiche fiscali pluriennali nei confronti di un contribuente, medico odontoiatra, e notificava un avviso di accertamento per l’anno 2010, quantificando un maggior reddito sulla base degli studi di settore. Il contribuente non aveva risposto all’invito al contraddittorio e, dopo la notifica, aveva proposto istanza di accertamento con adesione, nel corso della quale l’Ufficio offriva una sensibile riduzione della pretesa; la procedura non si concludeva positivamente.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano. I primi giudici ritenevano corretto il ricorso allo studio di settore, ma riducevano il maggior reddito nella misura proposta dall’Ufficio in sede di adesione. Il contribuente appellava, e la Commissione Tributaria di secondo grado accoglieva il gravame annullando integralmente la pretesa impositiva. L’Amministrazione finanziaria proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, per la loro connessione. Essi contestano, sotto vari profili — violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame di fatti decisivi — la decisione d’appello per aver ritenuto che l’Amministrazione avesse prestato acquiescenza sull’inutilizzabilità dello studio di settore, affermata dai primi giudici, e per aver annullato l’atto impositivo invece di rideterminare il reddito.
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso: l’Agenzia non chiede una rivalutazione del fatto processuale, ma propone questioni di diritto sulla legittimità dell’accertamento e sui compiti del giudice tributario, investito di un giudizio di impugnazione-merito. È inoltre consentito all’Amministrazione contestare le affermazioni della sentenza impugnata richiamando quanto riportato nell’atto impositivo.
Nel merito, la decisione d’appello è giudicata incomprensibile sul piano logico. La Commissione di primo grado aveva espressamente ritenuto legittimo l’accertamento mediante studi di settore, limitandosi a ridurne l’importo; l’Agenzia aveva aderito a tale rideterminazione. La tesi del giudice d’appello, secondo cui i primi giudici avrebbero ritenuto invalido l’accertamento, è quindi non condivisibile, e l’Amministrazione non doveva censurare una pronuncia mai intervenuta.
La Corte richiama il principio di Cass. sez. V n. 14981 del 2020, secondo cui nell’accertamento standardizzato assume rilievo centrale l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, ma l’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento: il giudice tributario può valutare l’applicabilità delle elaborazioni statistiche e la controprova del contribuente, il quale, se non ha risposto all’invito, assume le conseguenze della propria inerzia. Richiama altresì Cass. sez. V n. 33340 del 2019, per cui l’Ufficio può basare lo studio di settore anche solo su alcuni elementi sintomatici.
Compito della CTR, dunque, era verificare se la quantificazione operata mediante lo studio di settore, come ridotta in primo grado, fosse corretta in relazione al caso concreto, in considerazione di quanto provato dal contribuente. A tanto il giudice impugnato non ha provveduto. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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