Accertamento ex ante del dolo e dell’idoneità distrattiva del consigliere (Cass. pen. Sez. 5 n. 11184 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto, sicché il giudice deve accertare, secondo una valutazione ex ante, l’idoneità dell’atto di depauperamento a creare un pericolo reale per le ragioni creditorie, valutando la qualità del distacco patrimoniale anche in rapporto al lasso temporale intercorso con lo stato di insolvenza. La consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, ma pur sempre compiute nell’interesse dell’impresa, integra la bancarotta semplice e non quella fraudolenta, che richiede il perseguimento di un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa. In materia di responsabilità dell’amministratore privo di delega, il concorso per omesso impedimento dell’evento esige la prova dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli o di “segnali di allarme” inequivocabili e della volontà di non attivarsi, senza che rilevi il mero vincolo familiare tra i componenti del consiglio di amministrazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata in esito al giudizio abbreviato nei confronti di un amministratore di una società fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria da false comunicazioni sociali e bancarotta per operazioni dolose. Le condotte distrattive contestate riguardavano la realizzazione di un complesso immobiliare su area di altra società del gruppo e il finanziamento di società controllate estere. La responsabilità dell’imputato era stata affermata in qualità di membro del consiglio di amministrazione privo di deleghe, valorizzando il carattere familiare della gestione societaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi. Quanto alla condotta distrattiva, ha rilevato che la Corte territoriale non aveva attribuito rilievo al notevole lasso temporale intercorso tra la realizzazione dell’immobile (2001-2003) e le prime perdite (2011) o la dichiarazione di fallimento (2017). Tale elemento assume rilievo ai fini della verifica dell’idoneità della condotta a porre concretamente in pericolo le ragioni creditorie, in un parametro spazio-temporale ragionevole. Il giudice avrebbe dovuto quantificare l’eventuale risparmio derivante dal comodato e dagli altri vantaggi infragruppo per stabilire se l’operazione fosse realmente pregiudizievole secondo un giudizio ex ante.

Con riguardo ai finanziamenti alle controllate estere, la Corte ha ravvisato una contraddittorietà intrinseca nella motivazione, laddove vengono stigmatizzati il carattere “avventuriero” e i “risultati fallimentari” dell’operazione: considerazioni coerenti con la contestazione di bancarotta semplice, ma non con l’addebito di bancarotta fraudolenta. L’operazione rischiosa compiuta per risollevare le sorti dell’impresa, senza perseguire un vantaggio personale, non integra la fattispecie fraudolenta. In proposito, la Corte ha richiamato il principio per cui la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte integra la bancarotta semplice quando le condotte sono tenute nell’interesse dell’impresa, mentre serve il dolo di perseguire un interesse estraneo per la bancarotta fraudolenta.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha escluso che la natura familiare della gestione possa fondare un automatismo di responsabilità del consigliere privo di deleghe. Il vincolo familiare è elemento neutro: può indicare maggiore condivisione delle scelte, ma anche legittimare un maggiore affidamento nelle decisioni altrui. Occorre verificare le concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione e il percorso attraverso cui sono state poste in essere le condotte, dimostrando l’effettiva conoscenza dei fatti pregiudizievoli o di “segnali di allarme” e la volontà di non impedirne la consumazione secondo i criteri del dolo eventuale e del dolo indiretto.

La Corte ha pertanto annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, affinché il giudice del rinvio valuti i profili oggettivi e soggettivi alla luce dei principi enunciati, ricordando che, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e può rivalutare il compendio probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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