Truffa aggravata querela e costituzione parte civile dopo riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. II n. 5192 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati originariamente perseguibili d’ufficio e divenuti procedibili a querela per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150 del 2022, la disciplina transitoria dell’art. 85 ancora il termine per la querela all’entrata in vigore del decreto, se la persona offesa ha avuto prima notizia del fatto. In tale ipotesi la costituzione di parte civile non revocata, al pari di una querela ancorché tardiva, equivale a querela ai fini della procedibilità, poiché la volontà punitiva può desumersi anche da atti che non la manifestino espressamente. La valutazione della credibilità della persona offesa costituita parte civile è questione di fatto insindacabile in sede di legittimità, salvo contraddizioni manifeste. Ai fini del principio di correlazione, il mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale dell’imputazione tale da pregiudicare effettivamente la difesa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per essere il reato di truffa continuata e aggravata, contestato ai danni di due persone offese, estinto per prescrizione, confermando la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili.
Il condannato ricorreva per cassazione con otto motivi, lamentando tra l’altro l’indeterminatezza dell’imputazione, la veste testimoniale delle persone offese, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza e la mancata pronuncia sulla tardività delle querele.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema dell’indeterminatezza del capo d’imputazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadisce che l’imputazione deve contenere l’individuazione dei tratti essenziali del fatto, senza necessità di una descrizione assolutamente dettagliata, e che la contestazione va riferita anche agli atti inseriti nel fascicolo che pongono l’imputato in condizione di conoscere l’addebito. Le successive integrazioni operano quindi come legittime precisazioni di un capo d’imputazione già sufficientemente determinato.
Sul versante probatorio, la Corte ritiene congrua la valutazione della Corte d’appello circa la veste testimoniale delle persone offese. Allorché rilevi la veste del dichiarante, il giudice accerta in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l’iscrizione nel registro degli indagati, e tale accertamento si sottrae, se motivato, al sindacato di legittimità. Nel caso concreto le somme promesse erano state prospettate come cointeressenza ai guadagni dell’imputato, con esclusione di indizi di reità da usura.
La Corte conferma l’insussistenza del dedotto difetto di correlazione, poiché la consegna della somma era pur sempre finalizzata a un affare, ancorché di rivendita a terzi: si esclude perciò una trasformazione radicale dell’imputazione, essendo il ricorrente stato messo in condizione di difendersi in ordine all’oggetto dell’accusa.
Il passaggio centrale riguarda la procedibilità. Il reato, aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 7), cod. pen., era procedibile d’ufficio ed è divenuto perseguibile a querela per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022. Per le truffe commesse prima della sua entrata in vigore, l’art. 85 prevede che il termine per la querela decorra da tale data se la persona offesa ha avuto prima notizia del fatto. Ne deriva che le valutazioni sulla ritualità della condizione di procedibilità si svolgono con riguardo a quel momento, senza che rilevino i deficit legati a fasi processuali in cui la querela non era richiesta. Le persone offese avevano già espresso la volontà punitiva con la querela, ancorché dedotta come tardiva, e con la costituzione di parte civile mai revocata, che equivale a querela.
La Corte dichiara infine il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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