Associazione per delinquere e bagarinaggio: reati fine provano il vincolo stabile (Cass. pen. Sez. II n. 5193 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, con la consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio durevole. Le condotte di partecipazione e promozione, ove presentino i requisiti della stabilità del vincolo e dell’indeterminatezza del programma criminoso, possono essere provate anche attraverso la valutazione dei reati scopo, quando siano indicativi di un’organizzazione stabile e di una capacità progettuale che persiste oltre la consumazione dei singoli delitti. L’elemento distintivo rispetto al concorso di persone nel reato continuato risiede nel carattere dell’accordo, che contempla una serie non predeterminata di reati e la permanenza della disponibilità dei sodali anche al di fuori della concreta commissione dei singoli episodi. In tema di ricettazione, ai fini della consumazione non è necessaria la materiale traditio della res, essendo sufficiente l’accordo perfezionatosi tra le parti.
Il Fatto
La sentenza impugnata ha confermato l’esistenza di un sodalizio criminoso operante a Napoli tra marzo 2010 e settembre 2011, dedito alla contraffazione e commercializzazione di biglietti per incontri di calcio e concerti. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i sodali acquistavano biglietti autentici in bianco, sottratti durante la spedizione o ottenuti per canali illeciti; provvedevano poi alla compilazione avvalendosi di soggetti con competenze tipografiche; infine li rivendevano al pubblico all’esterno dello stadio, secondo il sistema del bagarinaggio.
La Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha assolto un imputato dal reato associativo per non aver commesso il fatto, ha dichiarato estinto per prescrizione un reato e ha confermato le condanne nei confronti degli altri. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato associativo, ai reati di ricettazione, al diniego delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che essi tendono a reiterare le censure già formulate in appello e a sollecitare una diversa valutazione in punto di fatto, senza confrontarsi con le considerazioni dei giudici di merito. La motivazione delle due sentenze, che si integrano reciprocamente, è apparsa esaustiva e conforme ai principi di legittimità.
Quanto al reato associativo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è necessaria un’organizzazione strutturale di uomini e mezzi funzionale a una serie indeterminata di delitti. La diversità o la contrapposizione degli scopi personali non è di ostacolo alla configurabilità del reato, rilevando solo come motivi a delinquere. L’elemento distintivo rispetto al concorso di persone nel reato continuato è stato individuato nel carattere dell’accordo, che contempla una serie non predeterminata di delitti con permanenza del vincolo anche al di fuori della commissione dei singoli episodi, secondo il principio affermato da Sez. V n. 42635 del 2004.
La Corte ha poi ribadito, sulla scorta di Sez. II n. 22906 del 2023, che le condotte associative possono essere provate anche attraverso i reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma. Nel caso concreto, le sentenze di merito hanno esposto in modo esaustivo gli elementi comprovanti il sodalizio: i rapporti continui tra gli imputati, il linguaggio quasi criptico, la piena consapevolezza di perseguire un interesse comune e il vincolo di affidamento stabile sull’apporto di ciascuno, a prescindere da gerarchie interne o condivisione dei profitti. I vincoli parentali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono anzi più pericoloso.
In tema di ricettazione, la Corte ha confermato che la consumazione si perfeziona con l’accordo, non essendo necessaria la materiale consegna della res, come si desume dall’interpretazione letterale dell’art. 648 cod. pen., che distingue l’ipotesi dell’acquisto da quella della ricezione. La mancata giustificazione del possesso di cose provenienti da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza.
Quanto alla qualificazione della condotta dei dipendenti del vettore, la Corte ha ribadito che integra il furto e non l’appropriazione indebita il fatto di chi si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, detenendola nomine alieno senza disponibilità autonoma. Infine, l’inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, mentre nulla è stato liquidato alla parte civile, non intervenuta in pubblica udienza.
Nota della Redazione
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