Truffa a consumazione prolungata e competenza nel luogo dell’ultimo pagamento (Cass. pen. Sez. II n. 22114 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di truffa a consumazione prolungata, quando il profitto è conseguito mediante accredito su un’ordinaria carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta. Tale operazione realizza contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ne ottiene l’immediata disponibilità e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. Ai fini della competenza territoriale ex art. 8, comma 1, cod. proc. pen., rileva dunque il luogo dell’ultimo pagamento causalmente riconducibile alla condotta decettiva, nel quale si perfeziona la consumazione del reato.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Cosenza nei confronti di due imputati, per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Secondo l’accusa, la condotta fraudolenta si era realizzata mediante la falsa rappresentazione di una offerta in vendita online di un’autovettura, mai effettivamente consegnata dopo la ricezione del prezzo.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto la violazione dell’art. 8 cod. pen., sostenendo che la truffa si era consumata solo con l’ultima riscossione, avvenuta in luogo diverso da quello in cui aveva proceduto l’autorità giudiziaria. La seconda ha contestato l’affermazione della propria responsabilità concorsuale, fondata sulla sola intestazione formale delle utenze telefoniche utilizzate per le conversazioni truffaldine.

La Motivazione della Corte

I ricorsi sono dichiarati inammissibili. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, postulano in realtà una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accertata dai giudici di merito, risultando pertanto insuperabilmente generiche.

Il Collegio ricostruisce la sequenza dei pagamenti: un primo bonifico non andato a buon fine, un secondo perfezionatosi mediante accredito su carta Postepay dotata di IBAN, e un terzo versamento correlato all’iniziale condotta decettiva, pretermesso nell’atto di impugnazione. Si verte dunque in un caso di truffa a consumazione prolungata, in cui danno e profitto non intervengono uno actu, ma derivano da un’unica originaria condotta fraudolenta.

Il luogo e il momento della consumazione vanno individuati in quelli in cui cessa la situazione di illegittimità, cioè quando è effettuato l’ultimo pagamento causalmente riconducibile alla condotta decettiva. La Corte richiama la distinzione tra perfezione del reato, raggiunta con il primo effettivo versamento, e consumazione, che si realizza con l’ultima tranche di pagamento.

Il Collegio aderisce al principio secondo cui, in caso di accredito su ordinaria carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione coincidono con il versamento sulla carta, poiché l’agente ottiene l’immediata disponibilità della somma e la vittima ne perde definitivamente la titolarità. Correttamente, dunque, ha proceduto l’autorità giudiziaria del luogo in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento.

Quanto alla posizione della seconda ricorrente, la Corte ritiene che i giudici di merito abbiano fondato la condanna sulla titolarità delle utenze, elemento solo in apparenza formale, valorizzando la mancata denuncia di sottrazione e l’attivazione recente delle stesse rispetto ai fatti. Le censure si dimostrano meramente fattuali e rivalutative, e come tali non consentite. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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