Principi di diritto (Massima) In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta preferenziale, la distinzione tra le due fattispecie, in assenza di previsione statutaria o delibera assembleare sul compenso dell’amministratore, va operata verificando se il diritto al compenso sia correlato a una prestazione effettiva e se il prelievo sia congruo rispetto all’impegno profuso, secondo il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 36416/2023, Cirri). Il giudice del rinvio, in sede di esecuzione della sentenza rescindente, non può limitarsi a rilevare la mancanza di fonti negoziali o giudiziarie del compenso, ma deve svolgere l’indagine demandata dalla Cassazione sulla effettività della prestazione e sulla congruità del compenso, sotto pena di violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e di reiterazione dei vizi di motivazione già rilevati. Parimenti, in ordine agli esborsi effettuati mediante carta di credito intestata alla società, il giudice del rinvio è tenuto a confrontarsi con le specifiche giustificazioni addotte dall’imputato, valutando se le spese siano riconducibili all’interesse sociale e pertinenti all’oggetto sociale, non potendo risolvere la questione con un apodittico richiamo alla mancanza di pezze d’appoggio.
Il Fatto
L’imputato, amministratore unico di una società fallita, era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, per aver effettuato prelievi in contanti e pagamenti mediante carta di credito intestata alla società, nonché per aver percepito un compenso quale amministratore, in assenza di previsione statutaria o delibera assembleare. La Corte di cassazione, con sentenza n. 21864 del 26 marzo 2024, aveva annullato con rinvio la precedente sentenza di condanna, rilevando che la Corte d’appello non si era confrontata con le specifiche giustificazioni addotte dall’imputato in ordine alle spese gestionali (carburante, voli aerei, assistenza stradale), e non aveva applicato i corretti criteri per distinguere tra bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta preferenziale in ordine al compenso dell’amministratore, demandando al giudice del rinvio di verificare l’effettività della prestazione e la congruità del compenso.
La Corte d’appello di Cagliari, in sede di rinvio, ha confermato la condanna per la bancarotta patrimoniale, assolvendo l’imputato dalla bancarotta documentale, e riducendo la pena. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per non essersi il giudice del rinvio uniformato ai principi enunciati nella sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari. Quanto ai primi due motivi, relativi alle spese gestionali, ha rilevato che il giudice del rinvio aveva disatteso le specifiche indicazioni della sentenza rescindente, la quale aveva ritenuto le giustificazioni offerte dal ricorrente (spese per carburante, voli aerei, partecipazione a fiere di settore, vidimazione delle scritture contabili) come “specifiche” e meritevoli di esame. La Corte territoriale, invece, si era limitata ad affermare apoditticamente la mancanza di “pezze d’appoggio” idonee a giustificare i prelievi, senza confrontarsi con le singole voci di spesa e senza considerare la contraddittorietà tra la sua affermazione e l’assoluzione dalla bancarotta documentale, che escludeva l’ascrivibilità all’imputato della mancata conservazione della documentazione contabile. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che la somma di euro 2.007,20, corrispondente a pagamenti effettuati a mezzo carta di credito per costi gestionali, era stata erroneamente ricompresa tra i prelevamenti in contanti, configurando un ulteriore travisamento dei fatti.
Quanto al terzo motivo, relativo al compenso dell’amministratore, la Corte ha ritenuto fondata la censura. Il giudice del rinvio, invece di applicare il criterio enunciato dalla sentenza rescindente (verifica dell’effettività della prestazione e congruità del compenso, secondo il principio di cui a Sez. 5, n. 36416/2023, Cirri), si era limitato a rilevare la mancanza di una previsione statutaria o di una delibera assembleare sul compenso, demandando al giudice civile la quantificazione, senza svolgere la verifica demandata. La Corte di cassazione ha affermato che, in assenza di previsione statutaria o delibera assembleare, il criterio decisivo per distinguere tra bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta preferenziale è quello dell’effettività della prestazione e della congruità del compenso, e che il giudice del rinvio aveva violato l’art. 627 cod. proc. pen. non uniformandosi al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per un nuovo esame in conformità ai principi enunciati.
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La deduzione dei costi per compensi “in nero” richiede prova certa e precisa; la qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti è valutazione di fatto insindacabile.
L’esenzione dall’imposta di successione sulle partecipazioni societarie richiede l’acquisizione o integrazione del controllo di diritto ex art. 2359 c.c.