Accesso abusivo informatico: inammissibile ricorso con motivi reiterati (Cass. pen. Sez. 7 n. 11845 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza sviluppare una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La riproposizione integrale dei motivi d’appello non assolve alla funzione tipica dell’impugnazione di legittimità, la quale non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione degli elementi probatori o in una diversa lettura delle risultanze processuali, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato dal reato di cui agli artt. 110 e 326 cod. pen. e aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 615-ter, comma 2, nn. 1 e 3, cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 2, cod. pen. Avverso tale pronuncia, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di accesso abusivo a sistema informatico.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso come inammissibile, in quanto i motivi proposti si risolvevano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno precisato che, in tal modo, le censure dovevano considerarsi non specifiche ma solo apparenti, poiché omettevano di sviluppare una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione.
Nel merito, la Corte ha rilevato come la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla natura abusiva dell’accesso al sistema informatico, avendo il giudice di merito evidenziato tutti gli elementi che inducevano a escludere la tesi difensiva secondo cui la consultazione fosse legata a finalità istituzionali. La prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie non può, infatti, integrare il vizio di legittimità, poiché la valutazione del materiale probatorio è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. In applicazione dell’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., ha inoltre disposto la comunicazione, a cura della cancelleria, del dispositivo all’amministrazione di appartenenza del ricorrente, trattandosi di lavoratore della pubblica amministrazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 326 c.p. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione