Truffa, dolo desumibile dalle modalità esecutive e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 36812 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa, la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive della complessiva azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. Rilevano in tal senso l’assenza di denuncia di furto o smarrimento dei documenti ovvero di denuncia di indebito utilizzo del conto corrente, così evidenziandosi la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto e il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta. È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 22.01.2025, confermava il giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., ritenendo provata la sua condotta alla luce del quadro probatorio complessivo. In particolare, il ricorrente risultava intestatario del conto corrente sul quale era stato accreditato il denaro oggetto della truffa contestata.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità; il secondo lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già prospettati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Il giudice distrettuale aveva correttamente ritenuto provata la responsabilità del ricorrente sulla base di un completo e coerente quadro probatorio.
I motivi, osserva la Corte, non possono considerarsi specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La doglianza generica sulla correttezza della motivazione non è dunque idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Sul piano sostanziale la Corte ribadisce che, in tema di truffa, la prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive della complessiva azione criminosa. Viene richiamato il principio secondo cui, attraverso un processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, evidenziandone la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato. Tra gli indici valorizzati figurano l’assenza di denuncia di furto o smarrimento dei documenti e l’assenza di denuncia di indebito utilizzo del conto corrente (Sez. V, sentenza del 09.09.2020, Rv. 279908).
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte lo ritiene manifestamente infondato, essendo la motivazione del giudice di merito esente da evidenti illogicità. Non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Nel caso di specie rilevano l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, condannato anche per un reato contro il patrimonio della medesima specie di quello in contestazione, e l’utilizzo di uno strumento particolarmente insidioso quale la pubblicità a mezzo internet. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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