Truffa finto acquirente e prelievo smart autorizzato dal cliente esclude il rimborso (ABF Collegio di Milano n. 8279 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata e non può qualificarsi come fraudolenta, anche quando il consenso sia viziato dal dolo del frodatore. In tal caso resta fuori dall’ambito di applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, con conseguente esclusione dell’obbligo di rimborso a carico dell’intermediario. Il consenso necessario del pagatore, letto congiuntamente agli artt. 9 e 10 del medesimo decreto, copre l’operazione disposta personalmente dal titolare dello strumento, non avendo la banca alcuna possibilità di percepire il raggiro. Restano salvi gli eventuali profili di responsabilità per violazione degli obblighi di protezione gravanti sul bonus argentarius, che il Collegio è tenuto a verificare in concreto.
Il Fatto
Il ricorrente pubblica online l’annuncio di vendita di un veicolo. Il giorno successivo viene contattato da un sedicente acquirente, interessato all’acquisto e disponibile a versare una caparra di € 1.000,00 tramite l’apposita funzione di prelievo dell’app della banca. Seguendo le istruzioni telefoniche, il cliente apre l’app e inquadra un QR code ricevuto dall’interlocutore, convinto di autorizzare un accredito. Al termine della procedura rileva invece l’addebito di € 500,00 sul proprio conto corrente, eseguito presso uno sportello ATM.
Il cliente sostiene che l’operazione si sia perfezionata senza l’inserimento del PIN dispositivo, nonostante la documentazione informativa della banca ne prevedesse l’uso, e lamenta che l’applicazione non rendesse chiara la natura dell’operazione. Sporta denuncia alla Polizia Postale e presentato reclamo, chiede la restituzione di € 500,00 oltre al contributo per la presentazione del ricorso. L’intermediario eccepisce che la denuncia contiene una dichiarazione di tenore confessorio e chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la fattispecie come un prelievo “smart” disposto il 26/10/2025 per € 500,00. La narrazione consegnata alla denuncia induce a ritenere che l’operazione sia stata eseguita direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima di un raggiro, ha personalmente disposto il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore. È il medesimo ricorrente ad affermare di aver inquadrato il QR code trasmessogli, ritenendo di autorizzare l’accredito della somma pattuita.
Su questa base il Collegio enuncia la regola decisiva: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, essa non può configurarsi come fraudolenta e ricadere nell’ambito applicativo del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, dovendosi considerare autorizzata. L’interpretazione consolidata dei Collegi territoriali, richiamata con le decisioni Coll. Milano nn. 8007/2020, 19945/2021 e 11546/2019 e Coll. Roma n. 4658/2021, legge l’art. 5 del decreto sul consenso necessario del pagatore insieme ai successivi artt. 9 e 10: per quanto la volontà del cliente sia viziata dal raggiro, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare dello strumento.
Il Collegio precisa che ciò non esclude la verifica di altri profili di responsabilità, segnatamente sul versante degli obblighi di protezione gravanti sul bonus argentarius per diritto comune. Tali profili, tuttavia, nel caso concreto non ricorrono. Il lamentato difetto dei presidi di sicurezza, ravvisato nella possibilità di concludere l’operazione senza PIN, trova smentita nelle stesse dichiarazioni della denuncia, che il Collegio ritiene di maggior peso e che riferiscono dell’inserimento dei codici del cliente nell’app per autorizzare l’operazione.
Quanto alla dedotta oscurità dell’interfaccia, il Collegio valorizza le difese dell’intermediario: la denominazione della funzione, la necessità di selezionarla espressamente, l’indicazione dell’importo da prelevare e la pluralità dei passaggi richiesti rendevano percepibile la natura dispositiva dell’operazione. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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