Ricorso inammissibile per motivi versati in fatto e privi di specificità (Cass. pen. Sez. VII n. 27796 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito, il ricorso per cassazione che non si confronti con le argomentazioni della sentenza impugnata e proponga una lettura alternativa delle fonti probatorie è inammissibile per difetto di specificità. La mancanza di specificità dei motivi non va apprezzata soltanto come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Le censure che si risolvono in una rivalutazione del materiale probatorio e in una ricostruzione dei fatti mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice del merito sono estranee al sindacato di legittimità. L’evocazione della violazione di legge non consente di introdurre in cassazione argomentazioni di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i reati ascritti e la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello. Avverso la pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi.

Con il primo motivo ha contestato l’accertamento della responsabilità, sostenendo la riferibilità dei beni rinvenuti nel veicolo e delle relative caratteristiche oggettive. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato le modalità di valutazione della prova, richiamando le caratteristiche dei beni sequestrati nell’auto in cui si trovava.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il primo motivo è privo di specificità e meramente reiterativo. A fronte di una doppia decisione conforme, il ricorso non si confronta con le logiche argomentazioni del giudice di appello e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e una ricostruzione alternativa dei fatti.

Il Collegio richiama un consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la mancanza di specificità va valutata non solo come indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell’impugnazione. Vengono citate in proposito Sez. 4 n. 256 del 1997, Sez. 4 n. 34270 del 2007 e altre conformi pronunce richiamate nel provvedimento.

La Corte osserva che i giudici di merito hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate ed esplicitato ampiamente le ragioni del convincimento, analizzando la condotta del ricorrente in senso conforme al giudice di primo grado quanto alla riferibilità dei beni e delle caratteristiche oggettive del materiale, in assenza di valida giustificazione. Il ricorrente, per converso, si limita ad allegare considerazioni versate esclusivamente in fatto.

Anche il secondo e il terzo motivo sono ritenuti generici, per difetto di confronto con la motivazione. Le censure evocano la violazione di legge quanto all’art. 192 cod. proc. pen., ma si risolvono in una non consentita proposta di lettura alternativa del merito, estranea al sindacato di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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