Inammissibile il motivo nuovo dedotto per la prima volta in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 11693 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non sia stato proposto come motivo di gravame nell’atto di appello è inammissibile, perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Il vizio di omessa citazione del difensore per l’udienza di appello non è rilevabile in Cassazione quando l’imputato sia assistito da più difensori di fiducia e quello ritualmente citato sia comparso, senza nulla eccepire, all’udienza stessa. In tal caso l’eccezione va formulata dal difensore presente, non potendo il vizio essere fatto valere ex post. Il ricorrente che contesti le argomentazioni della sentenza impugnata è gravato, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., di un onere di specificità, non assolto mediante la mera reiterazione di una prospettazione già disattesa. L’inammissibilità totale del ricorso legittima, in presenza di evidente e rilevante colpa, le statuizioni accessorie di cui all’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna dell’imputato per ricettazione attenuata di un autoveicolo. Avverso tale decisione il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione sotto tre profili: la celebrazione del giudizio abbreviato in difetto di valida procura speciale; l’omessa citazione del difensore per il giudizio di appello; l’omessa derubricazione del fatto nella diversa ipotesi del furto.

Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione penale, con udienza del 17 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tutte e tre le censure. Quanto al primo motivo, il vizio concernente la procura speciale per il rito abbreviato è stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità: il ricorrente non lo aveva prospettato come motivo di appello. Opera, dunque, la preclusione per le questioni nuove, che non possono essere introdotte nel giudizio di cassazione.

Il secondo motivo è del pari inammissibile. Il ricorrente stesso ammette che l’imputato era assistito da due difensori di fiducia e che il secondo era stato ritualmente citato per l’udienza di appello. Il difensore comparso è rimasto silente, non formulando alcuna eccezione. Il vizio, allora, andava eccepito in quella sede dal difensore presente, non potendo essere recuperato in un momento successivo. Sul punto gravava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., un onere di specificità che non è stato assolto, non essendo state allegate circostanze contrarie.

Il terzo motivo è privo della necessaria specificità e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di appello aveva argomentato che la difesa non aveva fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’assunto della diretta sottrazione del veicolo da parte dell’imputato. Il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, limitandosi a reiterare una prospettazione già incensurabilmente disattesa.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso legittima, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in presenza di evidente e rilevante colpa, le statuizioni accessorie specificate in dispositivo: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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