Raggruppo contrattuale atipico e truffa per induzione alla prestazione (Cass. pen. Sez. II n. 41157 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di truffa la condotta di chi, con pressione incalzante e spregiudicata, induca la controparte contrattuale a eseguire una prestazione contraria alla logica del negozio, prospettandole come necessaria per la conclusione dell’affare. Il raggiro non richiede un artificio sofisticato: è sufficiente una tattica di tensione diretta a neutralizzare ogni intervento critico della vittima e a condurre rapidamente a compimento l’operazione, seguita dall’immediata irreperibilità dell’autore dopo l’incasso. Quanto all’elemento soggettivo e alla riferibilità del fatto all’imputato, la disponibilità, nella sua abitazione, del titolo di pagamento su cui è transitata la somma, non accompagnata da alcuna giustificazione né dalla denuncia di smarrimento o furto, è sufficiente a fondare la responsabilità, non potendosi ipotizzare l’esistenza di terzi ignoti detentori quando l’imputato è l’unico soggetto in grado di indicarli.
Il Fatto
La vicenda origina da una compravendita conclusa online. L’imputato, promissario acquirente di un bene messo in vendita sulla rete, è riuscito a indurre la controparte offerente, descritta come ingenua, a effettuare un bonifico in suo favore, invece di ricevere il pagamento: operazione priva di alcuna logica e contraria alla causa stessa del contratto di compravendita.
Il Tribunale di Padova aveva condannato l’imputato per truffa; la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione, escludendo l’aggravante contestata e riducendo la pena. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione sia all’elemento costitutivo del raggiro sia alla responsabilità dell’imputato, asseritamente fondata sulla sola titolarità dello strumento bancario.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Quanto al primo, il ricorrente sosteneva che la Corte d’appello non avesse spiegato la natura truffaldina della condotta, riducibile a una mera dichiarazione negoziale sul tempo dell’esecuzione dell’obbligazione. Il motivo è però smentito dal tenore della sentenza impugnata, che già aveva individuato il raggiro in un preciso passaggio.
La Corte territoriale, richiamandosi alla decisione di primo grado, aveva qualificato come raggiro la condotta spregiudicata e incalzante posta in essere per convincere l’interlocutore che l’operazione “contro natura” fosse necessaria per la conclusione dell’affare. Tattica che si è concretizzata nell’intrattenere con la vittima una costante conversazione sul filo della tensione, allo scopo di evitare qualsiasi intervento critico e condurre velocemente in porto l’operazione. Si tratta di motivazione logica e adeguata, cui la tesi difensiva non oppone alcun elemento idoneo a disarticolarla.
La prova decisiva della natura truffaldina risiede in un dato fattuale: ricevuto il maltolto, l’imputato, invece di dare esecuzione al contratto, si è reso immediatamente irreperibile. Il comportamento successivo alla percezione della somma conferma la frode e dissolve la prospettazione di una mera condizione negoziale per la stipula.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La documentazione relativa alla carta di pagamento su cui è stato effettuato il versamento è stata rinvenuta nell’abitazione dell’imputato. In assenza di una qualche giustificazione, fronte a un sì forte elemento di collegamento tra il titolare della carta e l’attività truffaldina, la responsabilità è correttamente affermata. L’ipotesi di terzi ignoti detentori del titolo resta sfornita di riscontri, poiché l’imputato era l’unico soggetto in grado di indicarli e non aveva denunciato né lo smarrimento né il furto del titolo di pagamento.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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