Ricorso straordinario per errore materiale non copre la rivalutazione del giudizio (Cass. pen. Sez. VI n. 38559 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammesso esclusivamente per emendare gli errori materiali o percettivi contenuti nel provvedimento della Corte di cassazione e non può essere utilizzato per rimettere in discussione la valutazione di ammissibilità o di fondatezza dei motivi già esaminati in sede di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur formalmente deducendo un errore materiale, si risolva in una rivalutazione del giudizio già compiuto dalla Corte, anche solo sotto il profilo della qualificazione giuridica della censura. L’errore emendabile riguarda l’estrinsecazione della volontà decisoria, non l’iter argomentativo che la sostiene.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Sezione II penale di questa Corte, in data 28 maggio 2025, aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso straordinario. Quest’ultimo era diretto contro la sentenza n. 42502/2024, resa l’8 ottobre 2024 dalla Sezione VI in relazione al reato di cui al capo C) dell’originaria imputazione.
Il nuovo ricorso si articola in due motivi, entrambi incentrati sulla deduzione di errori materiali. Con il primo si contesta la rilevata causa di inammissibilità dell’originario quarto motivo, sostenendosi che la sovrapponibilità delle censure difensive con la motivazione della sentenza n. 42502/2024 non potesse fondare una declaratoria di manifesta infondatezza, dovendo invece condurre alla revoca della precedente decisione. Con il secondo si deduce l’omessa rilevazione dell’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 87 d.P.R. n. 570/1960, in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per ragioni non consentite. Il percorso argomentativo muove dalla delimitazione del perimetro del rimedio straordinario: esso è esperibile, per espressa previsione dell’art. 625-bis cod. proc. pen., unicamente per la correzione di errore materiale o percettivo, e non può trasformarsi in uno strumento di sindacato sull’attività decisoria già espletata.
Entrambi i motivi proposti, osserva il Collegio, involgono palesemente una rivalutazione del giudizio circa l’ammissibilità e la fondatezza del motivo a suo tempo esaminato in sede di legittimità. La censura non investe l’estrinsecazione formale della volontà del giudice, ma il modo in cui quella volontà è stata costruita e argomentata.
Il riferimento alla possibilità che la censura fosse considerata, al più, semplicemente infondata — con conseguente declaratoria di prescrizione — non vale a ricondurre la doglianza entro i confini dell’errore emendabile. La Corte ribadisce che tale prospettazione attiene al merito della valutazione e non alla correzione del dato materiale, restando quindi estranea al perimetro del rimedio.
Da qui la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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