Omessa motivazione sulla particolare tenuità del fatto e doppia conforme (Cass. pen. Sez. II n. 41156 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme in punto di affermazione della penale responsabilità, le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, e sono inammissibili le censure che si limitino a proporre letture alternative degli elementi probatori. È invece fondato il motivo che denuncia l’omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., ritualmente proposta con specifico motivo di appello e non esaminata dal giudice territoriale. Tale omissione preclude la possibilità di configurare una motivazione implicita e impone l’annullamento parziale con rinvio al giudice di merito, spettando a quest’ultimo la valutazione delle circostanze di fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva condannato l’imputato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre alla multa, per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all’art. 493 ter cod. pen.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato contestato e al diniego del consenso dell’avente diritto, quanto meno putativo; l’inosservanza di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., pur in presenza di uno specifico motivo di appello sul punto, rimasto senza risposta.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato non consentito. La Corte richiama la situazione di doppia conforme, nella quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente come unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri di richiamo della pronuncia d’appello a quella di primo grado e l’adozione dei medesimi criteri valutativi. Sul punto richiama Sez. 3 n. 44418 del 16.07.2013 e Sez. 2 n. 37295 del 12.06.2019.
In tale contesto non sono consentite deduzioni che, lungi dall’esporre effettive critiche di legittimità, si riducano a letture alternative delle prove. Il giudizio di cassazione tratta solo questioni di legittimità e non può invadere il merito. Il motivo, già nella tecnica redazionale, rivela una deriva verso il merito: è mera ripetizione dell’atto d’appello e non individua la mancanza di motivazione in sé, né una contraddizione logica, né una manifesta illogicità.
Solo le critiche riconducibili ai vizi tassativamente indicati nell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. accedono al giudizio di legittimità, e devono essere declinate specificamente. Alla Cassazione spetta l’ultima parola sulla controversia, ma nel rispetto dell’accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Le censure sull’incompletezza o parcellizzazione della valutazione probatoria, o sulla diversa comparazione degli elementi, costituiscono motivi non consentiti. Le osservazioni della Corte territoriale sull’uso consentito del bancomat risultano del tutto congrue e adeguate.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte d’appello, pur riportando e risolvendo i successivi motivi di gravame, ha saltato il terzo, che non è stato nemmeno richiamato. Il motivo d’appello non era inammissibile per genericità. Ciò preclude la configurabilità di una motivazione implicita, che ricorre quando il rigetto della deduzione risulti dalla motivazione complessivamente considerata, come chiarito da Sez. 2 n. 2103 del 17.12.2024 e Sez. 5 n. 6746 del 13.12.2018.
Non essendovi ragioni ulteriori di inammissibilità del motivo fin dal grado d’appello, la sentenza è annullata in parte qua con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia, non potendo la Corte di cassazione effettuare una valutazione che richiede la considerazione di circostanze di fatto. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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