Accertamento sintetico, prova contraria e vizio di motivazione sul costo del personale (Cass. civ. Sez. V n. 10075 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la presunzione legale relativa di cui all’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, impone al contribuente che deduca la provenienza non reddituale delle risorse di fornire la prova della loro disponibilità, entità e durata di possesso, con qualsiasi mezzo idoneo, non essendo sufficiente la sola esibizione delle fatture emesse senza riscontro del mancato pagamento. Tuttavia, la sentenza di appello che ometta del tutto di esaminare una specifica censura relativa a un costo dedotto dal contribuente è affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con conseguente cassazione con rinvio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2008. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermava la decisione, ritenendo legittimo e fondato l’atto impositivo.
In particolare, il giudice d’appello riteneva non provata la sussistenza contabile del credito che il contribuente assumeva di aver vantato verso la società cedente e utilizzato in compensazione per il pagamento del corrispettivo di una cessione di quote societarie. La questione approdava così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunziava la violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per carenza di motivazione dell’avviso, è stato dichiarato inammissibile: la censura era rivolta direttamente all’atto impositivo anziché alla sentenza di appello ed era generica, non riportando la motivazione dell’avviso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha accolto solo la censura relativa ai costi per il personale dipendente. Il ricorrente aveva dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma nell’illustrazione del motivo aveva denunziato la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
Il Collegio ha richiamato la disciplina dell’accertamento sintetico e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1510/2017, Cass. n. 29067/2018, Cass. n. 16637/2020, Cass. n. 28157/2020, Cass. n. 12214/2017), secondo cui la prova contraria del contribuente non è tipizzata ma deve dimostrare la provenienza non reddituale e la durata del possesso. Nella specie, la C.t.r. aveva correttamente escluso che le sole fatture emesse fossero idonee a provare la compensazione.
La Corte ha poi rilevato che la censura relativa all’abitazione familiare era inammissibile per inconferenza, poiché l’accertamento non considerava l’immobile come fonte di reddito bensì solo per i costi del mutuo. Viceversa, sulla doglianza concernente i costi per il personale dipendente, la sentenza d’appello risultava viziata, non esaminando in alcun modo la censura e limitandosi a un generico rinvio alla pronuncia di primo grado.
Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti di tale censura, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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