Giudice ausiliario relatore in appello legittimo fino al 2025 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6042 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra vizio di costituzione del giudice, nel giudizio d’appello, la sostituzione del relatore con un giudice ausiliario nominato con decreto del Presidente, né l’asserita impossibilità per il giudice onorario di svolgere le funzioni di relatore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 25 gennaio 2021, ha ritenuto legittima la costituzione dei collegi di appello con la partecipazione di un solo giudice ausiliario, nella funzione di relatore, fino al 31 ottobre 2025. L’attività di relazione, in caso di decisione collegiale, non è riferibile al solo relatore ma all’intero collegio, e la stesura del provvedimento da parte dell’estensore onorario resta imputata all’organo giudicante attraverso la sottoscrizione del Presidente, che conferisce paternità collegiale alla decisione. Alla violazione delle modalità di sostituzione del relatore di cui agli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c. consegue una mera irregolarità interna, che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, dal settembre 1997 al 2005, con il presunto datore di lavoro, svolgendo mansioni di collaboratore tecnico e operatore CAD, con condanna al pagamento di differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie, festività, permessi, straordinario e TFR.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 426/2022, aveva confermato la pronuncia, escludendo la prova dell’eterodirezione e della natura subordinata del rapporto. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per la diversa composizione del collegio, in cui era stato nominato relatore un giudice ausiliario dopo che un precedente collegio aveva suggerito criteri per una definizione transattiva, deducendo la violazione degli artt. 158 e 281 sexies c.p.c. e del giudicato costituzionale, perché il giudice onorario non potrebbe assumere il ruolo di relatore in mancanza di espressa disposizione di legge.
La Corte ha dichiarato il motivo infondato. Premesso che, a seguito delle ordinanze di remissione n. 32032 e n. 32033 del 9.12.2019, la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 25 gennaio 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 della legge n. 98 del 2013 nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino al completamento del riordino della magistratura onoraria, i giudici di legittimità hanno ribadito la legittimità dei collegi di appello con non più di un giudice ausiliario, nella funzione di relatore, fino al 31 ottobre 2025.
Quanto alla sostituzione del relatore, avvenuta con decreto del Presidente, la Corte ha precisato che essa non integra vizio di costituzione del giudice quando non siano osservate le modalità di cui agli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., costituendo tale violazione una mera irregolarità interna che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza.
L’attività di relazione, in ipotesi di decisione collegiale di appello, non è riferibile al solo relatore ma a tutto il collegio: la stesura del provvedimento da parte dell’estensore onorario resta comunque riferibile all’intero organo giudicante attraverso la sottoscrizione del Presidente. L’art. 68, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013 prevede che i giudici togati costituiscano la maggioranza del collegio, del quale può fare parte un solo giudice ausiliario, proprio per garantire la maggioranza della decisione da parte dei magistrati professionali.
Il secondo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è un accertamento di fatto, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato tipizzati dall’art. 2094 c.c., e nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per il ragionamento presuntivo sugli indici di subordinazione. La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, con accertamento di merito adeguatamente motivato e insindacabile, esclusa ogni rilevanza dell’attività di redazione delle consulenze giudiziarie delegate al ricorrente. Il ricorso è stato rigettato, con nulla per le spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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