Cessione in blocco e obblighi informativi: sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ABF Collegio di Milano n. 8321 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle cessioni di crediti in blocco, ai sensi dell’art. 58 TUB, l’obbligo informativo nei confronti del debitore ceduto è assolto mediante la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione dell’avviso resta sufficiente anche dopo il recepimento della Direttiva UE 2021/2167: il nuovo quadro normativo degli artt. 114.1 e ss. TUB, e in particolare l’art. 114.10 TUB, impone la comunicazione individuale al debitore ceduto solo ed esclusivamente per i crediti in sofferenza. L’intermediario che, nella qualità di servicer, abbia dato conto della cessione e abbia veicolato i pagamenti al cessionario non viola gli obblighi di trasparenza e correttezza nella gestione del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un contratto di mutuo originariamente sottoscritto con un intermediario terzo. A seguito di una cessione del credito, egli lamenta di non aver ricevuto indicazioni chiare sul soggetto gestore del rapporto e sulle modalità di pagamento. Nonostante la mancata comunicazione dell’IBAN, del gestore e del piano di ammortamento aggiornato, il cliente ha continuato a versare le rate per evitare inadempimenti. Nel riscontro al reclamo del 16/02/2026 l’intermediario si sarebbe limitato a dare atto della cessione, senza istruzioni operative concrete.
Il ricorrente chiede quindi l’accertamento della violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza e la condanna dell’intermediario a fornire tutte le informazioni necessarie sul titolare e sul gestore del credito, sull’IBAN, sull’importo della rata e sul piano di ammortamento. L’intermediario resistente eccepisce di aver operato come procuratrice della società cessionaria fino al 05/12/2025, di aver riscontrato le diffide e di aver reso edotto il cliente della cessione con il riscontro del 09/02/2026, attribuendo la mancata ricezione delle comunicazioni a un disservizio tecnico.
La Motivazione della Corte
L’Arbitro esamina anzitutto la domanda principale, relativa alla conformità del comportamento dell’intermediario agli obblighi di trasparenza e correttezza. Il Collegio rileva che il resistente è il servicer della prima società cessionaria del credito e che, come riferito dallo stesso ricorrente nelle repliche, questi riceveva abitualmente, a fine mese, una comunicazione email con l’importo della rata successiva.
Il resistente riconosce, tanto nelle controdeduzioni quanto nelle controrepliche, che l’omissione di tali comunicazioni era dovuta a un disservizio tecnico, circostanza rappresentata anche nel riscontro del 09/02/2026. Nella stessa comunicazione l’intermediario dava atto della cessione e invitava il cliente a indirizzare le ulteriori richieste al cessionario. Il Collegio dà inoltre atto che sono stati prodotti agli atti gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale relativi alla prima cessione del 2022 e alla seconda cessione del 2025.
Sul punto l’Arbitro afferma che, trattandosi in entrambi i casi di cessioni in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, l’obbligo informativo verso il debitore è assolto con la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale. La sola pubblicazione resta sufficiente anche a seguito del recepimento della Secondary Market Directive: il nuovo quadro normativo degli artt. 114.1 e ss. TUB, e segnatamente l’art. 114.10 TUB, prevede l’obbligo di comunicazione individuale al debitore ceduto solo per i crediti in sofferenza.
Il resistente conferma la correttezza dei pagamenti eseguiti e precisa di aver bonificato alla cessionaria i versamenti effettuati a partire dal dicembre 2025. La condotta dell’intermediario risulta pertanto improntata al canone della correttezza nell’esecuzione del rapporto obbligatorio.
Quanto alla domanda relativa alle informazioni necessarie per il pagamento, il Collegio osserva che si tratta di dati che possono essere forniti solo dall’attuale servicer del nuovo titolare dei crediti, in quanto soggetto titolato a detenerli e a darvi riscontro. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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