Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei 60 giorni dal reclamo (ABF Collegio di Bari n. 2337 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando è depositato prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo all’intermediario. Ai fini del rispetto di tale termine, la richiesta di documentazione contrattuale non integra un reclamo, non contenendo alcuna censura sull’operato dell’intermediario. Accertata l’inammissibilità, il Collegio non è tenuto all’esame del merito e ogni ulteriore valutazione sulle doglianze è priva di efficacia decisoria.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, aveva sottoscritto nel 2015 un contratto di mutuo con un intermediario poi assoggettato a liquidazione coatta amministrativa e, attraverso successive cessioni, il credito era confluito in capo all’intermediario resistente. Quest’ultimo aveva contattato il ricorrente assumendo la titolarità del credito e chiedendone il pagamento.

Il ricorrente lamentava di non aver mai ricevuto atti di recupero né comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, contestava la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e le ricadute sui rapporti bancari di una seconda società a lui riconducibile. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione, la cancellazione o rettifica della stessa, il risarcimento del danno e la rifusione delle spese. Costituitosi, l’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso dei sessanta giorni dal reclamo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario. Dalla documentazione in atti emerge che l’unico reclamo del ricorrente è del 21/09/2025, mentre il ricorso è stato proposto il 13/10/2025, quindi prima del decorso dei sessanta giorni previsti dalle Disposizioni ABF. Il termine, dunque, non era maturato al momento del deposito.

Il ricorrente aveva in precedenza inoltrato una richiesta di documentazione contrattuale, riscontrata dall’intermediario. Il Collegio esclude che tale istanza possa qualificarsi come reclamo: essa non contiene alcuna censura relativa alla legittimità della segnalazione in Centrale Rischi. La natura meramente documentale dell’istanza non consente di anticipare il dies a quo del termine di sessanta giorni.

Su questa base l’eccezione è ritenuta fondata e il ricorso è dichiarato inammissibile. La statuizione assorbe l’esame dei profili di merito. Il Collegio osserva tuttavia, in via di mera ulteriorità, che le doglianze non sembrerebbero fondate.

Quanto agli interessi usurari o anatocistici, la censura attiene alla fase genetica del rapporto e resta fuori dal perimetro di competenza temporale dell’Arbitro. La titolarità del credito in capo all’intermediario è provata dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della cessione ex art. 58 t.u.b.. Il rilievo sulla mancata iscrizione nell’Albo dei gestori di crediti in sofferenza è infondato, perché l’art. 114.3 t.u.b. riserva l’attività di gestione a banche, intermediari iscritti nell’albo ex art. 106 e gestori autorizzati. L’eccezione di prescrizione è infondata, poiché il dies a quo decorre dalla scadenza dell’ultima rata del mutuo. Il presupposto sostanziale della segnalazione sussiste, risalendo l’inadempimento al 2016.

Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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