Turni di pronta disponibilità eccedenti: indennità e risarcimento da stress (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 261 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il limite mensile di turni di pronta disponibilità fissato dalla contrattazione collettiva della dirigenza medica non costituisce un tetto invalicabile, ma una previsione di natura programmatica. I turni prestati in eccedenza rispetto a tale soglia restano soggetti alla medesima disciplina collettiva dei turni ordinari e danno diritto alla specifica indennità di pronta disponibilità, che non può essere assorbita nella retribuzione di risultato. Lo sforamento del limite è possibile, ma resta fermo il diritto alla corresponsione dell’indennità e, in caso di abuso datoriale contrario ai canoni di correttezza e buona fede, il diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, qualora la condotta abbia pregiudicato il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
Il Fatto
Un dirigente medico, in servizio presso una struttura sanitaria pubblica, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito per essere stato adibito, per circa un decennio, a turni di reperibilità in misura superiore al limite mensile previsto dalla contrattazione collettiva. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava l’azienda al pagamento di una somma per ogni turno eccedente, detratto quanto già corrisposto a titolo retributivo. La Corte d’appello rigettava il gravame dell’azienda.
La struttura sanitaria ricorreva allora per cassazione, articolando cinque motivi e contestando, tra l’altro, la qualificazione della domanda e il termine di prescrizione applicato, la sussistenza del danno e la sua stessa configurabilità a fronte dell’indennità già prevista dal contratto collettivo. Il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di ammissibilità. Il ricorso, pur caratterizzato da una lunghezza non necessaria, consente di selezionare i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 17698/2014, Cass. n. 21297/2016, Cass. n. 8009/2019, Cass. n. 8425/2020), la Corte ribadisce che l’eccessiva ampiezza dell’atto non determina di per sé inammissibilità, salvo che si traduca in esposizione oscura o lacunosa.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile. La censura sulla prescrizione muove dal presupposto di un’erronea qualificazione della domanda ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., ma confonde la qualificazione della domanda, da operarsi sul petitum e sulla causa petendi, con l’eventuale infondatezza nel merito. Il primo giudice ha utilizzato le previsioni collettive solo come parametro di riferimento.
Il nucleo del ragionamento riguarda l’interpretazione dell’art. 17 del CCNL 2002-2005. Muovendo dal criterio letterale e dal coordinamento tra clausole ex art. 1363 cod. civ., la Corte osserva che la disposizione che fissa in dieci i turni mensili “di regola” non pone un limite inderogabile. L’espressione, già chiara nel tenore, va letta insieme agli ulteriori criteri ermeneutici e ai principi già affermati in relazione alla disciplina del personale infermieristico (Cass. n. 436/2021; Cass. n. 25380/2017).
Pertanto, anche per i turni eccedentari va riconosciuta l’indennità di cui all’art. 17, comma 5, del CCNL, voce dotata di propria specificità e autonomia nel trattamento economico del dirigente (Cass. Sez. Un. n. 9279/2016). Resta salva l’ipotesi di abuso, per irragionevole ricorso all’istituto o per manifesta inesistenza delle esigenze, in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.
La Corte conferma poi che lo svolgimento sistematico, per anni, di turni in misura smodatamente eccedente, specie se non bilanciato da riposi compensativi, può comportare stress psicofisico con ripercussioni sulla qualità del lavoro e della vita privata. La Corte territoriale ha correttamente riconosciuto l’abuso e il danno, in applicazione di tali principi. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.