Motivazione per relationem all’ordinanza sommaria e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2821 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è nulla, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che, nel riesaminare il materiale probatorio, dia conto delle argomentazioni delle parti e dei motivi di gravame, valutandone l’infondatezza. La motivazione apparente per relationem ricorre solo quando il giudice aderisca genericamente alla pronuncia di primo grado senza esame critico dei motivi. È inammissibile il motivo di cassazione che, sotto l’etichetta della violazione di norme, proponga in realtà una diversa lettura delle risultanze processuali, per chiedere al giudice di legittimità un nuovo apprezzamento del merito.
Il Fatto
Il lavoratore, impiegato tecnico di riferimento per i sopralluoghi in cantiere, impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato dalla società. Il ricorso era stato accolto dal Tribunale, che aveva dichiarato l’illegittimità del recesso nella fase di opposizione al procedimento sommario.
La Corte d’appello, in accoglimento del reclamo principale della società, riformava la decisione e rigettava le domande del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento. Avverso tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva che la sentenza d’appello aveva ricalcato quasi pedissequamente le argomentazioni dell’ordinanza resa nella fase sommaria, rendendo così nulla la motivazione. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato secondo cui è viziata solo la motivazione apparente, che non esprime un autonomo processo deliberativo.
Il giudice di legittimità richiama il principio per cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, purché dia conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle già esaminate. Deve invece essere cassata la decisione di mera adesione senza valutazione critica dei motivi di gravame, come affermato da Cass. sez. lav. n. 12486 del 2020.
Nel caso concreto la Corte esclude il vizio: la sentenza impugnata ha ampiamente illustrato le ragioni delle parti, i rispettivi motivi di reclamo e le ragioni dell’accoglimento di quelli della reclamante principale, all’esito di un riesame esteso e capillare delle risultanze processuali. Il motivo è quindi infondato.
Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Essi denunciano la violazione di una congerie eterogenea di norme sostanziali e processuali sotto l’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ma si sostanziano in una diversa valutazione delle testimonianze e dei documenti.
La Corte ribadisce che il ricorrente contrappone il proprio apprezzamento del materiale probatorio a quello del giudice di merito, senza prospettare un vero error in procedendo. Il sesto motivo è parimenti inammissibile: la censura di omessa pronuncia sulla tutela reintegratoria è smentita dalla stessa sentenza, che ha esplicitato in motivazione e nel dispositivo il rigetto del reclamo incidentale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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