Esclusione per unico centro decisionale: serve accertamento sulla fase genetica delle offerte (TAR Veneto n. 1312 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione per collegamento sostanziale prevista dall’art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023 richiede che la stazione appaltante accerti la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci, gravi, precisi e concordanti. L’accertamento deve investire la fase genetica di formazione delle offerte e non può fondarsi su vicende successive alla loro presentazione. La cessione di ramo d’azienda, i mutamenti degli assetti societari e personali e i vincoli familiari tra i rappresentanti delle imprese concorrenti non integrano di per sé la fattispecie. Neppure la prossimità dei ribassi assume valenza dimostrativa autonoma in una gara regolata dal criterio del prezzo più basso, con ampia partecipazione e fisiologica concentrazione delle offerte. Il difetto di un quadro indiziario riferito alla comune matrice decisionale determina carenza istruttoria e insufficienza motivazionale del provvedimento espulsivo.

Il Fatto

Il Comune di Padova, con determinazione del 30 ottobre 2025, aveva aggiudicato alla società ricorrente, quale cessionaria subentrata nella posizione dell’originario operatore proposto, l’appalto per la realizzazione di una pista ciclabile. In sede di comunicazioni ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023, il RUP rilevava che la medesima società aveva partecipato alla gara anche in proprio, collocandosi in dodicesima posizione.

Con determinazione del 24 febbraio 2026, comunicata il 10 marzo successivo, l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’aggiudicazione ed escluso dalla procedura entrambe le imprese, ritenendo le rispettive offerte riconducibili a un unico centro decisionale. Ha disposto lo scorrimento della graduatoria e segnalato la vicenda ad ANAC per asserita falsa dichiarazione. La ricorrente ha impugnato gli atti, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo, con cui si denunciava la contraddittorietà tra la presa d’atto della cessione e il successivo esercizio dell’autotutela. La legittimità del subentro per cessione di ramo d’azienda e la causa di esclusione per unico centro decisionale operano su piani distinti: la prima attiene alla continuità soggettiva e al possesso dei requisiti; la seconda involge la genuinità concorrenziale della partecipazione e l’effettiva autonomia delle offerte. L’Amministrazione non era dunque vincolata a conservare l’aggiudicazione una volta emersa la duplice partecipazione.

È stato invece accolto il secondo motivo. L’art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023, in continuità con il previgente art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016, non esige la prova dell’effettiva alterazione dell’esito della gara, ma richiede un accertamento indiziario serio, ancorato a elementi oggettivi riferibili alla comune matrice decisionale. Il Tribunale ha richiamato sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 4165 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 7799 del 2024.

Alla data di presentazione delle offerte le due società erano soggetti distinti, senza controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., senza partecipazioni incrociate e con rappresentanti diversi. Il Comune non ha indicato errori identici, coincidenze documentali anomale, ricorso ai medesimi consulenti o provenienza delle offerte da un unico ufficio. La cessione del ramo d’azienda è successiva alle offerte e gli atti preparatori documentano al più una riorganizzazione aziendale, non la concertazione dei ribassi.

Il rapporto coniugale tra i rappresentanti è privo di autonoma efficacia probatoria: può concorrere al quadro indiziario, ma non surrogare la prova dell’incidenza del legame sulla formulazione delle offerte (Cons. Stato, sez. V, n. 7041 del 2025). Neppure il differenziale di circa 0,22 punti percentuali tra i ribassi è univoco, in presenza di novantacinque concorrenti e dieci offerte interposte. Il provvedimento è dunque viziato per difetto dei presupposti e carenza istruttoria.

La segnalazione ad ANAC è stata dichiarata inammissibile per difetto di immediata lesività, trattandosi di atto di impulso del procedimento rimesso all’Autorità. Nel merito, secondo il principio dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, la falsità presuppone il contrasto tra dichiarazione e dato di realtà già esistente: il giudizio indiziario del Comune non integra la falsa dichiarazione. Respinta la domanda risarcitoria, per il ripristino dell’aggiudicazione e l’assenza di prova di un pregiudizio autonomo. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *